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Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 3. Per tutti i lavori oggetto del codice é redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, é in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione é comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. (comma così modificato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo é effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali. 7. Fermo quanto previsto dal comma 3, é obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessità; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento. 8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949. (comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 28, legge n. 109/1994 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: PRASSI: ATTIVITÀ DI COLLAUDO - LIMITI - AVCP (2009) L’attività di collaudo o di verifica di conformità è attività propria delle stazioni appaltanti, l’affidamento dei relativi incarichi (salvo i casi di carenza di organico, nei quali si procede all’affidamento dell’incarico secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi) è conferito ai propri dipendenti o ai dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Alla tutela dei medesimi principi è volta anche la disposizione di cui all’articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999, che, relativamente ai collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti, stabilisce che il soggetto incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo; lo stesso divieto, in caso di collaudi non in corso d’opera, è stabilito per un anno. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di ... – procedura aperta per la costituzione di una commissione composta da una terna di professionisti cui affidare i servizi tecnici di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera P.I.R. Centro Storico – Ambito 1 e Ambito 2. PRASSI: CESSIONE DEL CREDITO - LIMITI - CORTE CONTI (2009) La richiesta in esame è volta essenzialmente a ricevere indicazioni circa la correttezza, dal punto di vista normativo-contabile, della cessione del credito, costituito dal diritto dell’ente a ricevere la somma mutuata dalla banca, cessione che verrebbe effettuata a favore dell’impresa affidataria dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica. La prima considerazione è che, dal punto di vista civilistico generale, la cessione del credito può essere fatta a titolo oneroso o a titolo gratuito: un’eventuale cessione a titolo gratuito costituirebbe sostanzialmente una sorta di liberalità a favore dell’impresa, non giustificata e non conforme al perseguimento dell’interesse pubblico, che avrebbe, al contrario, come risultato quello di favorire la posizione contrattuale dell’impresa, la quale vanterebbe, direttamente nei confronti della banca, in via preventiva ed automatica, il diritto di ricevere le somme di denaro. La seconda considerazione attiene alle procedure normativamente previste in materia di finanziamenti di opere pubbliche (cfr. art. 204 TUEL), in base alle quali deve esserci stretta correlazione tra l’utilizzo del ricavato del mutuo da parte dell’ente locale e gli stati di avanzamento dei lavori, nel senso che i pagamenti all’impresa devono essere necessariamente subordinati agli esiti positivi delle verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori secondo gli accordi contrattuali e a regola d’arte e del collaudo finale dell’opera (cfr. artt. 120 e 141 D.Lgs. n. 163/2006). In base a tali regole, in sostanza, deve essere escluso ogni automatismo nei pagamenti all’impresa, ciò che invece rischia di verificarsi con la cessione del credito prospettata, a meno che la corresponsione degli importi per stato di avanzamento dei lavori non avvenga previa effettiva verifica di volta in volta e collaudo finale da parte dell’ente (come una sorta di condizione imprescindibile del pagamento da parte della banca). D’altro canto, va posto in luce che l’operazione prospettata da codesto Comune, dovendosi ritenere che il trasferimento di somme dalla banca mutuante all’impresa appaltatrice dei lavori possa avvenire solo sulla base degli stati di avanzamento, si configura più propriamente come modalità di pagamento nell’ambito di un appalto pubblico, cioè come delegazione di pagamento, piuttosto che come cessione di credito. PARERI QUESITO del 22/05/09 - Saldo - Garanzia fidejussoria a saldo: Sulla problematica inerente la liquidazione della rata di saldo sia l’abrogato art. 28, comma 9, della Legge n. 109/94, sia l’art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, sia l’art. 29, comma 2, del D.M. n. 145/2000, sia infine l’art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 sono concordi nell’affermare la necessità della presentazione della garanzia fidejussoria. Proprio l’art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 fissa altresì il termine di pagamento della rata di saldo che deve "essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile." L’art. 29, comma 2, del D.M. n. 145/2000 precisa in tal senso che tale termine dei 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, “nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, decorre dalla presentazione della garanzia stessa” confermando, sembrerebbe, l'obbligatorietà della garanzia stessa. Si chiede di conoscere se la presentazione di tale garanzia fidejussoria per la liquidazione della rata di saldo sia sempre obbligatoria anche in caso di appalti di importo contrattuale modesto (nel caso in questione si tratta della realizzazione di loculi cimiteriali per un importo contrattuale di € 265.000,00 circa e la ditta obietta sulla nessessità di tale garanzia fidejussoria) ed in presenza di Certificato di Regolare Esecuzione positivo emesso dalla Direzione lavori oppure se proprio la presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione possa ovviare alla presentazione di tale garanzia da parte della ditta appaltatrice e possa permettere alla Stazione appaltante la liquidazione della rata di saldo. RISPOSTA del 21/10/09: L’art. 141, comma 9 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. è chiaro nel subordinare il pagamento della rata di saldo al previo rilascio di apposita garanzia fideiussoria, senza distinzione tra i casi in cui viene effettuato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione e senza prevedere importi minimi al di sotto dei quali tale obbligo può non essere adempiuto. Ne consegue che, nel caso in oggetto, si ritiene comunque dovuta la citata garanzia. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 22/05/08 - garanzia fidejussoria sulla rata di saldo - : Le Imprese aggiudicatarie dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade Provinciali devono sempre presentare al Committente la garanzia fideiussoria per rata di saldo? La Stazione appaltante quando deve eventualmente richiederla e svincolarla? é opportuno inserire la suddetta garanzia nel Capitolato Speciale d'Appalto? RISPOSTA del 23/06/09: Si evidenzia preliminarmente che la manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) delle strade va ricondotta agli appalti di lavori pubblici, secondo il costante orientamento in base al quale è “lavoro” ogni opera che comporta attività di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. In quanto appalto di lavori pubblici, la Stazione appaltante deve quindi prevedere, nel capitolato speciale di appalto inerente la manutenzione di strade, la corresponsione sia di acconti, con le relative modalità e tempi di liquidazione, sia della rata di saldo, da erogare soltanto dopo che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell’opera (o certificato di regolare esecuzione) e previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatore. Poiché il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera (art. 141 c. 9 D. Lgs. 163/2006, art. 205 DPR 554/99 e art. 1666 c.2 codice civile), la suddetta garanzia ha lo scopo di coprire il rischio di eventuali difformità e vizi dell’opera rispetto al contratto stipulato, intervenuti dalla data del collaudo provvisorio al collaudo definitivo. Detta garanzia va quindi richiesta in concomitanza al pagamento della rata di saldo (da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione). Lo svincolo avverrà ad emanazione del certificato di collaudo definitivo (due anni dall’emissione del certificato provvisorio) o, automaticamente, dopo due anni e due mesi dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (per effetto del “silenzio-assenso”). (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 03/10/08 - SAL - : Ad un’Impresa, aggiudicataria dei lavori di sfalcio dell’erba lungo le Strade Provinciali, è stata richiesta per la liquidazione della rata di saldo, ai sensi dell’art. 141 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 102 del D.P.R. 554/99, l’apposita garanzia fidejussoria. L’impresa non intende stipulare la polizza in quanto l’importo finale da riscuotere, di modesta entità, coincide più o meno con il costo che deve sostenere per l’emissione di tale garanzia. Con la presente chiedo cortesemente a codesto Servizio come debba comportarsi questa Amministrazione a tale riguardo, in particolare: 1) Può approvare il certificato di regolare esecuzione senza corrispondere il saldo? 2) Il saldo può essere liquidato dopo due anni? 3) Quali azioni devono essere intraprese nei confronti dell’Impresa? RISPOSTA del 03/06/09: Il sal può essere approvato anche in assenza di fidejussione, ma il pagamento potrà avvenire solo ad accettazione dell'opera e quindi ad approvazione del collaudo. L'impresa, semplicemente, non matura il diritto al pagamento, non potendole contestare alcun inadempimento. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 13/02/08 - Sospensione dei lavori - Garanzie: é stato stipulato un accordo di transazione con la ditta appaltatrice per la risoluzione di controversie insorte nella fase di realizzazione dell'opera. Con tale accordo si definiva l'ammontare delle lavorazione complessivamente eseguite dall'impresa, si detraevano gli importi già liquidati con gli stati di avanzamento lavori e si defininiva la somma da corrispondere all'impresa. Tale somma è riferita alle lavorazioni dell'appalto non ricomprese nei sal nonchè alle opere di sistemazione del cantiere. Si chiede di conoscere se su quest'ultimo importo vada comunque richiesta la garanzia sulla rata di saldo di cui all'art. 113 del d. lgs. 163/06. RISPOSTA del 22/12/08: A norma dell’art. 141, comma 9 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo è effettuato dietro prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatore e non costituisce accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 cod. civ. Al contrario, un accordo di transazione, di cui all’art. 1965 cod. civ., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Pertanto, trattandosi di atto col quale le parti definiscono compiutamente i reciproci rapporti con riferimento ad una determinata fattispecie, equivale ad accettazione, limitatamente a quanto oggetto dell’accordo. In conclusione, si ritiene di dare risposta negativa al quesito, in quanto la garanzia deve essere richiesta esclusivamente su quanto versato a titolo di rata di saldo. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 25/11/08 - Garanzie - Saldo: In alcuni lavori di manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali è emerso che talune Imprese non provvedono alla stipula e alla conseguente consegna della polizza a garanzia della rata di saldo. Pertanto questa Amministrazione provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione senza corrispondere il saldo, il cui pagamento verrà effettuato dopo due anni dall’emissione del C.R.E. con l’approvazione dello stesso. La cauzione definitiva dovrà essere svincolata al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o quando si corrisponde il saldo (dopo due anni dall’emissione del CRE)? RISPOSTA del 17/12/08: L’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (che riproduce l’art. 28, comma 9, della L.109/1994) subordina il pagamento della rata di saldo alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di una garanzia fideiussoria. Inoltre, ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.M. 145/2000, il termine di 90 giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrente dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, nel caso di mancata presentazione della garanzia fideiussoria decorre dalla presentazione della stessa. Ciò chiarito, essendo finalizzata a coprire il rischio di eventuali difformità e vizi dell’opera rispetto al contratto stipulato, intervenuti dalla data del collaudo provvisorio al collaudo definitivo, detta garanzia esplica una funzione difforme da quella della cauzione definitiva. Quest’ultima, difatti, è prestata allo scopo di assicurare l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e l’eventuale risarcimento del danno (art. 101, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999). Attesa pertanto la diversa funzione assolta dai due istituti in argomento, non paiono nella fattispecie sussistere ragioni ostative allo svincolo della cauzione definitiva nei termini previsti dalla vigente normativa, vale a dire a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 205, comma 1, del D.P.R. 554/1999, il quale, tra l’altro, non pone ulteriori condizioni per il predetto svincolo. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 27/11/06 - certificato di regolare esecuzione - Certificato esecuzione lavori: Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 non coincide con il certificato di regolare esecuzione dei lavori? Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 viene emesso su richiesta della ditta ? RISPOSTA del 26/06/07: Il certificato di regolare esecuzione, a norma dell’art. 141, c. 3 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., nonché dell’art. 208 del dpr 554/99 ss.mm.ii., rappresenta la verifica ed il collaudo dell’opera o del lavoro, per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro o, solo su scelta dell’amministrazione, inferiori a 1.000.000. Cosa distinta è il certificato dei lavori ex dpr 34/00 ss.mm.ii., valevole ai fini dell’attestazione SOA, a norma dell’art. 22, c. 7 del citato decreto. Quest’ultimo deve essere inviato dall’amministrazione all’Osservatorio; per tale adempimento si veda il sito dell’Autorità per i contratti pubblici. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/01/08 - Collaudo - garanzia fidejussoria sulla rata di saldo: Le Imprese aggiudicatarie dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade Provinciali devono sempre presentare al Committente la garanzia fideiussoria per rata di saldo? La Stazione appaltante quando deve eventualmente richiederla e svincolarla? é opportuno inserire la suddetta garanzia nel Capitolato Speciale d'Appalto? RISPOSTA del : Si evidenzia preliminarmente che la manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) delle strade va ricondotta agli appalti di lavori pubblici, secondo il costante orientamento in base al quale è “lavoro” ogni opera che comporta attività di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. In quanto appalto di lavori pubblici, la Stazione appaltante deve quindi prevedere, nel capitolato speciale di appalto inerente la manutenzione di strade, la corresponsione sia di acconti, con le relative modalità e tempi di liquidazione, sia della rata di saldo, da erogare soltanto dopo che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell’opera (o certificato di regolare esecuzione) e previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatore. Poiché il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera (art. 141 c. 9 D. Lgs. 163/2006, art. 205 DPR 554/99 e art. 1666 c. 2 codice civile), la suddetta garanzia ha lo scopo di coprire il rischio di eventuali difformità e vizi dell’opera rispetto al contratto stipulato, intervenuti dalla data del collaudo provvisorio al collaudo definitivo. Detta garanzia va quindi richiesta in concomitanza al pagamento della rata di saldo (da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione). Lo svincolo avverrà ad emanazione del certificato di collaudo definitivo (due anni dall’emissione del certificato provvisorio) o, automaticamente, dopo due anni e due mesi dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (per effetto del “silenzio-assenso”). (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 11/02/09 - Garanzia fidejussoria sulla rata di saldo - : L'importo della polizza di garanzia della rata di saldo, da produrre da parte della ditta appaltatrice, deve essere calcolato in base all'importo effettvo del saldo da liquidare incrementato degli interessi di legge come sembrerebbe evincersi dal dispositivo di Legge ( art. 102 -3° c. e art. 199 -3° c. del D.P.R. 554/99), oppure sulla base quale altro criterio? RISPOSTA del : L'art.141 comma 9 del d.Lgs 163/06 dispone che 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. La norma prescrive, dunque, che la rata di saldo sia condizionata all'ottenimento, da parte dell'appaltatore, di una garanzia (ulteriore rispetto a quella definitiva che è già e rimane in possesso della stazione appaltante) che tutela l'amministrazione nel periodo di verifica tra la ultimazione dei lavori e la effettuazione del collaudo definitivo. L'importo di questa garanzia deve essere pari all'importo della rata di saldo (calcolato nell'importo totale contrattuale meno gli importi già pagati all'impresa appaltatrice) oltre agli importi delle ritenute di garanzia che devono essere resi all'impresa. La garanzia potrà svolgere, infine, due funzioni: da una parte garantire ulteriormente l'amministrazione, che svincola le ritenute di garanzia, dal pagamento, da parte dell'appaltatore, di tutti i contributi dovuti verso i lavoratori coinvolti nell'appalto, dall'altra garantire l'amministrazione sulla completamento e bontà dei lavori eseguiti fino alla approvazione del collaudo definitivo. (Autore Vittorio Miniero) (fonte: Edilizia e Territorio Sole 24ore)
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