Art. 131. Piani di sicurezza

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. comma inserito dall'art.32 comma 4 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, quindi ulteriormente modificato dalla relativa Legge di conversione n.98/2013 in vigore dal 21/08/2013

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici é determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa é equiparato all'appaltatore.
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Giurisprudenza e Prassi

IMPORTI DELLA SICUREZZA - COSTI SICUREZZA E ONERI AZIENDALI DI SICUREZZA - DIFFERENZE (87.4 - 131.3)

ANAC DELIBERA 2017

Gli importi della sicurezza relativi ad un appalto possono essere distinti in due categorie: i costi della sicurezza e gli oneri aziendali della sicurezza. La definizione dei primi spetta alla stazione appaltante, la determinazione e l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici concorrenti. Gli uni, dunque, sono oneri (rectius costi) non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, gli altri sono oneri concernenti i costi specifici della sicurezza, connessi all'attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte.

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dalla società A– Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento statico e funzionale dell’Istituto comprensivo “G. Siani” sito in via Capoferri, 15 – Importo a base di gara: € 1.144.369,77 - S.A.: Centrale di Committenza presso il Comune di Sant’Angelo a Cupolo (BN)

COSTI DA INTERFERENZA - OBBLIGO PA DI INDICARLI NEGLI ATTI DI GARA

ANAC DELIBERA 2016

Sussiste l’obbligo per la SA di indicare nei documenti di gara i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal d.lgs. 81/2008, cui rinvia il d.lgs. 50/2016.

Oggetto: Prefettura di Reggio Calabria – oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza – richiesta di parere.

AG 44/2016/AP

PREDISPOSIZIONE DUVRI - ESATTA DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRATTO

AVCP DELIBERAZIONE 2014

È censurabile la mancata predisposizione del DUVRI ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis, del d. lgs. n. 163/2006, poiche' solo in assenza di interferenze non è obbligatorio redigere il DUVRI ed è sufficiente indicare nella documentazione di gara che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, rendendo in tal modo noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza. L’esatto computo del valore del contratto, assume rilevanza anche per garantire condizioni di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione, ex art. 2, comma 1, d. lgs. n. 163/2006, che si traducono nell’informare correttamente il mercato di riferimento sulle complessive e reali condizioni di gara (sugli altri importanti riflessi dell’esatta determinazione del valore complessivo dell’affidamento, si veda, ex multis, la Deliberazione Avcp n. 10/2013). Un contenuto prettamente “variabile”, ossia determinabile in ragione delle necessita' manifestate di volta in volta dall’Amministrazione nel periodo di efficacia del contratto stesso (cfr. C. Cost. n. 43/2011) non è in linea con l’esigenza della esatta specificazione della prestazione contrattuale: nei contratti pubblici, infatti, l’oggetto, a differenza di quello dei contratti privatistici - che puo' anche essere “determinabile” (art. 1346 c.c.) - deve essere sempre determinato. Anche per gli appalti di servizi, la fase della progettazione assume rilevanza strategica, nel presupposto che una carente progettazione generalmente comporta l’imprecisa definizione dell’oggetto del contratto

Oggetto: Bando di gara consorziata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili dell’azienda sanitaria provinciale di Enna, dell’A.O. Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina e dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, per un periodo di 60 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi.

COSTI SULLA SICUREZZA AZIENDALE - NECESSITA' DI INDICARLI IN OFFERTA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2013

Negli appalti di lavori, ancor piu' che in caso di servizi e fornitura, l'indicazione degli oneri di sicurezza (cd. aziendali) deve essere imprescindibilmente presente all'interno dell'offerta presentata da ciascun candidato, tenuto conto che il piano della sicurezza (PSC - di spettanza della stazione appaltante) deve indicare i costi da interferenza, mentre è onere dell'impresa (mediante redazione del proprio piano – PSS o POS) ai sensi dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici specificare la parte dell'offerta economica destinata a coprire i rischi per la sicurezza (non soggetta a ribasso).

COSTI DI SICUREZZA DELL'IMPRENDITORE - NECESSARIA INDICAZIONE

TAR VENETO SENTENZA 2012

La disamina degli artt. 86, commi 3 bis e 3 ter, 87 comma 4 e 131 del D.Lgs 163/2006 consente di rilevare quanto segue.

Nell’ambito dell’affidamento di lavori o servizi i costi per la sicurezza riguardano, in primo luogo, quelli connessi a fattori interferenziali della stessa stazione appaltante e da questa preventivamente individuati ed indicati nel bando.

Tali costi non possono essere ridotti ovvero modificati attraverso l’offerta e si intrecciano indissolubilmente con questa.

Accanto a tali costi, la cui individuazione e quantificazione è, come detto, in costanza di reali interferenze, di esclusiva pertinenza della stazione appaltante, vi sono i costi della sicurezza che riguardano le evenienze lavorative proprie di ciascun imprenditore e che sono connesse all’organizzazione dell’impresa, la cui determinazione è, in linea di principio demandata a ciascun offerente.

Ebbene nel caso difettino, nell’affidamento del lavoro o del servizio, interferenze, è necessario, comunque individuare i costi della sicurezza di pertinenza dell’imprenditore.

Nella ipotesi in cui la stazione appaltante non indicasse nel bando tale tipo di costi, è, comunque, necessario ed essenziale alla regolarita' dell’offerta che tale evenienza economica sia puntualmente e singolarmente indicata gia' in sede di offerta e, su tale voce, non è possibile alcuna riduzione ( TAR Veneto, sez. 1°, 22 novembre/2011, n.1720).

OMESSA INDICAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Infondato è il motivo rivolto contro il bando di gara concernente la lamentata omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I commi 3 bis e 3 ter, aggiunti dall’art. 8 L. 3 agosto 2007, n. 123 nell’ambito della disposizione di cui all’art. 86 del codice dei contratti concernente i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, prescrivono l’obbligo di valutazione da parte degli enti aggiudicatori, sia in sede di predisposizione delle gare d’appalto che in sede di valutazione dell’anomalia delle offerte, dell’adeguatezza del valore economico e della sufficienza rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza escludendo la possibilita' di ribasso in relazione a questi ultimi.

Tale obbligo non puo' considerarsi violato, nella gara in esame, per effetto della mancata indicazione, nel bando, dei costi della sicurezza. Oltre alla considerazione che solo per gli appalti di lavori l’art. 131, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 contiene una espressa previsione in tal senso, occorre rilevare che alla omissione dell’ente aggiudicatore non ha corrisposto una omessa valutazione dei costi della sicurezza, obbligatoria ai sensi delle disposizioni richiamate, essendo essi esposti, a riprova della avvenuta valutazione del rischio interferenziale, nel documento unico di valutazione dei rischi in cui sono puntualmente indicati i costi della sicurezza.

COMUNICATO ANCE: QUADRO GIURIDICO DEGLI APPALTI

ANCE COMUNICATO 2011

Quadro giuridico degli appalti - Circolare Ministero del Lavoro n. 5 dell'11 febbraio 2011

QUADRO GIURIDICO DEGLI APPALTI

MIN LAVORO CIRCOLARE 2011

OGGETTO: Quadro giuridico degli appalti.

COMMENTO: La circolare affronta i seguenti temi: "Genuinita' dell'appalto; Appalto illecito e fraudolento; Obblighi retributivi; Valore degli appalti e criteri di scelta dei contraenti; Regime di responsabilita' solidale; Certificazione del contratto; La sicurezza del lavoro negli appalti.

MATURAZIONE INTERESSI MORATORI DA RITARDO

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla procedibilità o meno dell’arbitrato prima dell’intervenuto collaudo delle opere, secondo quanto disposto dagli artt. 32 e 33 del Capitolato Generale. [B] Sugli oneri a carico dell’impresa nel caso in cui il progetto a base d’appalto non sia assistito dalla relazione geologica, ovvero la relazione geologica sia tecnicamente errata. [C] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori costi per la sicurezza dovuti al mutamento della legislazione vigente. [D] Sull’entità e sulla tipologia del rimborso per maggiori oneri dovuto al rallentato e anomalo andamento dell’appalto, causato dalla limitata disponibilità delle aree a causa di carenze progettuali. [E] Sulla misura degli interessi moratori da ritardo eventualmente dovuti. [F] Sulla misura del danno eventualmente risarcibile derivante dal mancato ammortamento dei macchinari e delle retribuzioni inutilmente corrisposte nel periodo di sospensione

ONERI DELLA SICUREZZA E COSTI DELLA SICUREZZA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla differenza tra gli oneri della sicurezza derivanti da costi cosiddetti “ex lege” o “generali” e gli ulteriori costi cosiddetti “contrattuali” o “speciali”. [B] Affinché l’impresa possa richiedere i maggiori costi sostenuti per oneri della sicurezza è necessario che venga appovata una specifica perizia di variante

LIMITI ALLA MODIFICABILITA' SOGGETTIVA E SCORPORO COSTO DEL LAVORO DALLE OFFERTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

L’articolo 51 del codice dei contratti pubblici dispone che “qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati … procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa' … sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale…”. La disposizione, derogando al principio dell’immodificabilita' soggettiva delle imprese che partecipano alla procedura, identifica le ipotesi consentite di modificazioni in progress dell’organizzazione produttiva o della natura giuridica del concorrente o dell’offerente, subordinando, a seconda dei casi, l’ammissione alla procedura, l’aggiudicazione o la stipulazione del contratto alla verifica dei requisiti di partecipazione nei confronti del soggetto risultante dalle operazioni consentite. Si vuole in tal guisa evitare che l’amministrazione aggiudicatrice concluda il contratto con operatori economici che non abbiano partecipato alla gara e nei confronti dei quali non sia stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico ed economico-finanziario. La disposizione tuttavia, a differenza dell’art. 116, relativo alle vicende soggettive dell’esecutore del contratto, non stabilisce un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante degli eventi indicati nella stessa disposizione e, soprattutto, non proceduralizza in modo puntuale le modalita' di verifica della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti in capo al soggetto risultante dalle operazioni normativamente contemplate.

Si deve allora convenire con il Primo Giudice che, in assenza di puntuale disposizione recata dalla normativa primaria e della lex specialis della procedura, nel caso in cui la stazione appaltante non venga a conoscenza della modifica soggettiva nelle fasi procedurali precedenti, il rispetto del principio contemplato dalla norma in parola è garantito dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici che impongono all’amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti dell’aggiudicatario anteriormente all’ aggiudicazione o alla stipulazione del contratto (art. 48, comma 2, del codice, per quanto concerne i requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; art. 38, per i requisiti di ordine generale). Nel caso di specie, a fronte di una vicenda modificativa occorsa in concomitanza con l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la stazione appaltante ha avuto notizia delle vicenda modificativa al termine della procedura di gara, in sede di controllo dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione: la stazione appaltante ha quindi, in tale sede, effettuato il controllo dei requisiti tecnici e finanziari. Resta intesa, in base al principio prima esposto, la necessita' di procedere alla verifica dei requisiti soggettivi generali prima dell’aggiudicazione definitiva e, in ogni caso, anteriormente alla stipulazione del contratto.

La circostanza che solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fa si' che nelle altre procedure di gara, in assenza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell’amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.

INDICAZIONE COSTI SICUREZZA - OFFERTA

AVCP PARERE 2010

L'art. 86, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 afferma che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.

Anche la norma di legge, dunque, pone il principio della specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza e prevede una verifica da parte della stazione appaltante della loro congruita' rispetto all'entita' e alle caratteristiche dell’oggetto dell'appalto. Ne consegue, come chiarito da questa Autorita' nella propria Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 che “i costi della sicurezza, sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture, devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le Imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attivita'. Naturalmente, in sede di verifica dell’anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovra' valutarne la congruita' rispetto all’entita' e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa E. s.r.l. – Affidamento del servizio di trasporto scolastico – Importo a base d’asta: € 296.000,00 – S.A.: Comune di L..

ILLEGITTIMITA' DELLE RISERVE APPLICATE SUGLI ONERI DELLASICUREZZA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Le pretese con le quali l’impresa rivendica maggiori importi per gli oneri della sicurezza sfuggono al regime delle riserve ed alle relative decadenze. [B] Sulla pretesa dell’impresa a titolo di recupero del ribasso contrattuale illegittimamente applicato ai costi ordinari della sicurezza, non regolarmente evidenziati nel bando di gara. [C] Sull’onere di iscrivere riserva riguardo ai fatti continuativi e di quantificare il risarcimento del danno. [D] Sull’istituto della proroga e sul risarcimento del danno. [E] L’appaltatore deve fornire prova del mancato utile patito. [F] Sul mancato conseguimento del premio di accelerazione quale conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori per colpa della stazione appaltante

DIVIETO DI RIVENDICA DEI MAGGIORI IMPORTI PER GLI ONERI DELLA SICUREZZA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Per gli oneri della sicurezza non trova applicazione il regime proprio delle riserve. [B] Sul momento in cui deve essere iscritta riserva riguardo ai danni da fatti continuativi. [C] Sulla concessione di una proroga e sul diritto al risarcimento del danno da parte dell’impresa. [D] Sulla prova del danno per lesione dell’utile. [E] Sul valore da attribuire alla posizione espressa dalla committente in sede di accordo bonario. [F] Sul caso in cui all'appaltatore non sia stato concesso di utilizzare tutto il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori e sia invece stato richiesto di eseguire un programma lavori accelerato

[A] Le pretese con le quali l’impresa rivendica maggiori importi per gli oneri della sicurezza sfuggono al regime delle riserve ed alle relative decadenze. [B] Sulla pretesa dell’impresa a titolo di recupero del ribasso contrattuale illegittimamente applicato ai costi ordinari della sicurezza, non regolarmente evidenziati nel bando di gara. [C] Sull’onere di iscrivere riserva riguardo ai fatti continuativi e di quantificare il risarcimento del danno. [D] Sull’istituto della proroga e sul risarcimento del danno. [E] L’appaltatore deve fornire prova del mancato utile patito. [F] Sul mancato conseguimento del premio di accelerazione quale conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori per colpa della stazione appaltante

SOSPENSIONE LAVORI PER CAUSA IMPUTABILE ALLA PA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulle riserve esplicitate con fogli separati allegati al registro di contabilità. [B] L’anomalo andamento dei lavori rientra tra i c.d. “fatti continuativi”. [C] Sulla avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel periodo successivo al termine di esecuzione del contratto protrattosi per causa imputabile alla stazione appaltante. [D] La richiesta del riconoscimento degli oneri della sicurezza è sottratta a decadenza. [E] Sull’istanza di riconoscimento degli interessi anatocistici correlata alla richiesta di risarcimento del danno

OFFERTA - INDICAZIONE COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2010

L’art. 86 del codice dei contratti pubblici, al comma 3 bis richiede che il costo relativo alla sicurezza sia specificamente indicato e risulti congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il bando di gara non prescrive specificazioni aggiuntive, ne' prevede, a pena di esclusione, la distinzione, dedotta nel ricorso incidentale, tra costi relativi alla sicurezza aziendale ed altri oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati nel DUVRI. L’offerta della ricorrente principale, sotto il profilo dell’indicazione degli oneri per la sicurezza, deve ritenersi, dunque, completa ed ammissibile.

APERTURA OFFERTA ECONOMICA - OEPV - SOGLIA DI SBARRAMENTO NON SUPERATA

AVCP DELIBERAZIONE 2010

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti esclusi per difetto di documentazione tecnico-amministrativa non sia in linea con i principi di segretezza dell’offerta e di regolare svolgimento della procedura di gara.

La necessita' di mantenere chiuse le buste puo' desumersi in via indiretta dall’art 48 comma 1, il quale prevede che la comprova del possesso dei requisiti avvenga prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, ma anche dall’art. 266 comma 3 dell’attuale Schema di Regolamento Attuativo del D.Lgs. 163/2006, il quale, con riferimento alle modalita' di svolgimento della gara per i servizi di architettura ed ingegneria nei settori ordinari, recita: La stazione appaltante apre le buste contenenti l’offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara. L’art. 266 comma 3 vieta implicitamente l’apertura delle buste contenenti i prezzi dei concorrenti che non hanno superato eventuali soglie di sbarramento per il punteggio tecnico, e quindi, a fortiori di quelli che, in una fase ancora precedente, non sono risultati in regola con la documentazione amministrativa.

Oggetto: Bandi di gara per l'affidamento dell'incarico di medico competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 per gli Uffici Provinciali del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia

VERIFICA A CAMPIONE - FORMALITA' NEL RENDERE LE DICHIARAZIONI - CONSEGUENZE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

In assenza di un modulo predisposto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa - la dichiarazione sostitutiva firmata e presentata dal partecipante a una gara d'appalto pubblico senza la formalita' della apposizione della clausola del richiamo dell'art. 76 non determina l'esclusione dalla gara (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che non poteva determinare l’esclusione dalla gara il fatto che una ditta, nel rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, aveva omesso di inserire in essa il richiamo alle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci).

L’aggiudicazione di una gara di appalto non puo' ritenersi illegittima per il fatto che l’originario piano di sicurezza non è coerente alle modifiche del progetto esecutivo accettate dall’Amministrazione appaltante, non tenendo conto delle varianti apportate in sede progettuale da parte dell’impresa vincitrice della selezione; dall’art. 131, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si evince infatti chiaramente che la formazione di un piano di sicurezza integrativo non influisce sull’aggiudicazione definitiva, trattandosi, con ogni evidenza, di attivita' successive all’aggiudicazione e preordinate alla formazione del contratto sul quale la giurisdizione, per altro, appartiene all’Autorita' giudiziaria ordinaria.

REVISIONE PREZZI E RISARCIMENTO DANNI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla mancata previsione in progetto dei costi necessaria a mantenere in asciutto gli scavi con l’utilizzo di pompe durante l'esecuzione delle murature o di altre opere in fondazione. [B] Sulla differenza tra l’istituto della “revisione prezzi” ed risarcimento del danno derivante dall'anomalo andamento dell'appalto imputabile alla committente. [C] Gli oneri della sicurezza seguono un regime a sé in occasione dell'erogazione dei pagamenti, conseguentemente il credito per le spese relative non rientra nel regime delle riserve. [D] Sulla richiesta di indennizzo avanzata dall’impresa per la lavorazione prevista nel capitolato speciale d’appalto ma sottostimata economicamente nell’elenco prezzi di gara. [E] Sull’andamento frazionato delle attività e sulle modalità esecutive del tutto straordinarie che incidono sull’onere di tempestiva iscrizione delle riserve da parte delle imprese. [E] Sulla legittimità o meno della clausola del capitolato speciale d’appalto che impone all’impresa il pagamento degli onorari per il collaudo. [F] Sul Piano della Sicurezza e Coordinamento che pur prevedendo tra le opere provvisionali anche la viabilità interna ed esterna al cantiere ha omesso di procedere alla stima del relativo onere

SERVIZI - MANCATA INDICAZIONE COSTI PER LA SICUREZZA NELL'OFFERTA - EFFETTI

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2009

Il fatto che i costi per la sicurezza non siano esplicitati nell’offerta non è automaticamente causa di esclusione. L’art. 87 comma 4 del Dlgs. 163/2006 ha come scopo di apprestare una garanzia ulteriore alla sicurezza sul lavoro e deve essere interpretato coerentemente con tale finalita': pertanto è necessario che tali costi siano effettivamente previsti nell’organizzazione aziendale ma è consentito quantificarli anche durante la verifica dell’anomalia, che è la sede adeguata per valutarne la congruita' (v. Tar Brescia 21 febbraio 2008 n. 138).

La possibilita' di dimostrare la congruita' dell’offerta mediante i dati della gestione avviata dall’aggiudicatario non costituisce un’integrazione a posteriori dell’offerta. Si tratta di questioni che rimangono su piani differenti. Mentre l’offerta è intangibile le giustificazioni possono variare (v. sopra al punto 14) e sono integrabili con riferimento a fatti sopravvenuti all’aggiudicazione. Tra i fatti utili ai fini della verifica di congruita' possono rientrare anche gli elementi acquisiti nella parte iniziale dello svolgimento del servizio, in quanto la facolta' di giustificare l’offerta corrisponde sia all’interesse pubblico della stazione appaltante sia all’interesse economico dell’aggiudicatario e quindi non deve subire limitazioni collegate al decorso del tempo.

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sull'onere della formulazione di riserva di maggior compenso od indennizzo con riguardo ai fatti continuativi. [B] L'indicazione in sede di offerta di oneri per la sicurezza in misura inferiore rispetto a quanto specificato dal bando non implica l'applicazione di un non ammissibile ribasso percentuale concernente gli oneri stessi, bensì una concreta determinazione di essi conforme alla loro incidenza effettiva

LODO ARBITRALE 2009

A] Sul valore delle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di gara. [B] Sull’utilizzo della Tabella 6 del D.M. 11.12.1978 per quantificare l’incidenza della manodopera ed il costo dei macchinari sull’importo dei lavori. [C] Sul danno da anomalo andamento dei lavori per quanto attiene agli oneri della sicurezza

RINNOVO DEL CONTRATTO

AVCP PARERE 2008

In ordine alla censura relativa al divieto di rinnovo dei contratti, si rileva che l’art. 23 della legge comunitaria n. 62/2005 ha soppresso la disposizione della legge n. 537/1993 che prevedeva la facolta' di rinnovare i contratti di fornitura di beni e servizi (art. 6 comma 2, come modificato dall’art. 44 della legge 724/94). Tale abrogazione secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV 31/10/2006 n. 6458) deve essere interpretata come un divieto generalizzato di rinnovo dei contratti operante per tutti gli appalti di forniture e servizi. Nonostante, tuttavia, la caducazione dell’art. 6, 2° comma della legge 537/93, residuano margini di applicabilita' del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell’evidenza pubblica. In particolare, l’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2007 ripristina indirettamente la possibilita' di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purchè il rinnovo sia stato espressamente previsto e stimato nel bando e rientri in determinati limiti temporali. Questo sembra essere il caso di specie, dove è stata indicata, sin dalla pubblicazione del bando, la possibilita' per la stazione appaltante di rinnovare il contratto per una durata di ulteriori tre anni, attraverso la forma della ripetizione di servizi analoghi.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.

Determinazione e approvazione nuovi prezzi

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla formulazione di un nuovo prezzo ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 554 del 1999 e sulla data cui devono riferirsi i prezzi elementari da utilizzare per le “nuove analisi”. [B] Sulla derogabilità o meno per accordo tra le parti del compenso per gli oneri della sicurezza

DUVRI - COSTO SICUREZZA

AVCP DETERMINAZIONE 2008

COMMENTO:Il DUVRI è un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’”interferenza”. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Dall’ art. 7 del D. Lgs. 626/1994 si deduce che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all’art. 7 comma 1 del DPR n.222.2003 inserite nel DUVRI. La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato. Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

OGGETTO:Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006.

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - REQUISITI PROFESSIONISTI

AVCP PARERE 2007

Nelle gare per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione area, correttamente il bando prevedeva che i concorrenti dovevano indicare i professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche, la loro qualifica professionale, gli estremi e la data di iscrizione al rispettivo ordine professionale e l’abilitazione alla sicurezza di cui al d.Lgs. n. 494/1996.

Ai fini dell’espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza, ciò che rileva è pertanto che il professionista incaricato sia in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti dalla norma.

Per quanto attiene al quesito se sia possibile presentare a comprova dei requisiti richiesti dal bando, anche attività di progettazione preliminare, si precisa che, in applicazione dell’articolo 66, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. 554/1999, la selezione dei concorrenti avviene effettuando il rapporto tra l’importo dei lavori – appartenenti alla classe e alla categoria di cui al bando – per i quali il concorrente ha espletato, nell’ultimo decennio, servizi, ovvero due servizi, attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata, e l’importo dei lavori stabilito come requisito minimo nel bando.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.p.a. – appalto concorso per le opere relative alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del quartiere fieristico della Fiera del Levante di B. e costruzione di un nuovo padiglione espositivo. S.A: Ente Autonomo Fiera del Levante di B.

ONERI SICUREZZA E RIBASSO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

In ordine alla questione se i costi della sicurezza “ex lege” debbano o meno essere esclusi dal ribasso, che la S.A. deve verificare se il ribasso offerto lascia inalterata la sicurezza ex lege, procedendo alla valutazione della congruità dell’offerta.

Detta verifica deve effettuarsi anche in caso di appalto da aggiudicarsi con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 122, comma 9 del d. Lgs. n. 163/2006.

In relazione alla estrapolazione, dal costo delle singole lavorazioni, della componente riferibile alla sicurezza, l’Autorità ha ritenuto che non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di procedere all’effettuazione di detta individuazione di voce di costo.

Tuttavia, nel caso di specie, la S.A. ha preferito individuare anche la componente di costo riferibile alla sicurezza nel prezzo unitario di ciascuna lavorazione, escludendola dall’importo soggetto a ribasso.

A fronte di una disciplina di gara così impostata, giusto quanto riportato nell’ultima pagina della lista delle categorie di lavoro, l’offerta doveva essere formulata mediante l’indicazione di un importo al netto degli oneri di sicurezza, in quanto gli stessi erano già stati individuati, in tutte le loro componenti, dalla S.A. e sottratti dall’importo soggetto a ribasso.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’ATI C. R. delle C. di P. e L./COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali s.c. – Interventi di recupero e restauro strutturale ed architettonico Castello e Ricetto storico in Comune di B.

SICUREZZA NEI CANTIERI

AVCP DETERMINAZIONE 2006

Oggetto: Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. D.P.R. 222/2003. Art. 131 d.lgs. n. 163 del 12.4.2006.

il DPR 222 del 3 luglio 2003 disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e rappresenta il livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall’opera pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza, della proporzionalità ed adeguatezza;

- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nel redigere il PSC esercita un’attività amministrativa di discrezionalità tecnica;

- sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della sicurezza espressamente elencati nell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere (costi della sicurezza “contrattuali” nel senso sopra indicato);

- la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato;

- i costi della sicurezza inseriti nel PSC sono evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta; inoltre su tali costi non sono ammesse le giustificazioni a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 163 del 12.4.2006;

- in sede di valutazione della congruità delle offerte, la stazione appaltante deve procedere, ai sensi dell’art. 86 comma 3 e dall’art. 87, comma 2, lett. e) del Codice n. 163/2006, alla verifica del rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;

- gli apprestamenti di cui all’art 7 comma 1, elencati nell’all. 1 del DPR 222/2003, sono ricompresi negli oneri della sicurezza ed i relativi costi non sono soggetti a ribasso d’asta;

- il coordinatore della sicurezza per la fase dell’esecuzione (CSE) ha l’obbligo di verificare, da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere e dall’altro, il rispetto da parte dell’esecutore di tutti gli altri obblighi generali della sicurezza (ex lege) che, in quanto a carico dell’esecutore stesso, non fanno parte del PSC; il RUP vigila, verificando che tali adempimenti a carico del CSE siano effettivamente assolti, compresi tutti quelli indicati nell’art. 127 del DPR 554/99;

- nel caso di varianti in corso d’opera, le relative perizie, ai sensi dell’art. 134, comma 9 del DPR 554/99 dovranno essere corredate anche del PSC e a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di quello relativo all’individuazione del costo della sicurezza compreso nell’importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso;

- le stazioni appaltanti devono acquisire le segnalazioni, i verbali e gli ordini di servizio emessi dal CSE, al fine di valutare, ai sensi dell’art. 127 del DPR 554/99 (e dell’art. 5 del d.lgs. 494/96 e s.m.), se ricorrano le condizioni per la sospensione dei lavori o per l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o per la risoluzione dell’appalto;

- le reiterate infrazioni agli obblighi della sicurezza costituiscono un valido presupposto per avviare la risoluzione del contratto, secondo la procedura dell’art. 119 del medesimo DPR 554/99 (oggi, art. 136 del d.lgs. n. 163/2006);

- le stazioni appaltanti devono inviare all’Osservatorio, per l’annotazione nel Casellario informatico, copia di tutte le segnalazioni riguardanti le infrazioni in fatto di sicurezza prodotte dal coordinatore (CSE), che siano seguite da risoluzione del contratto o anche dalla sola sospensione dei lavori;

- tutte le precedenti determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 10/01/2011 - TERMINE GIUSTIFICAZIONE OFFERTA ANOMALA - NATURA NON PERENTORIA

Prego voler chiarire se il POS possa essere presentato dall'appaltaore in ogni caso dopo la stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori ovvero se le parole " E COMUNQUE" contenute nella norma dell'art.131 comma 2 d.leg 163/06 si riferiscano solo a casi specifici


QUESITO del 01/10/2008 - CONTRATTI MISTI

Abbiamo la necessità di realizzare urgentemente lavori di ristrutturazione interna in un immobile di proprietà dell'INAIL, riconducibili per circa € 50.000 alla cat.OG1 e di circa 25.000 per la fornitura di impianto ascensore. Riteniamo di poter adottare una procedura con il sistema in economia invitando 5 imprese che possono in proprio svolgere i lavori riconducibili alla cat.OG1 e impostando il contratto come contratto MISTO e prevedere per l'impianto ascensore la semplice fornitura onde evitare di ricadere nella normativa ex d.lgs.494/96 richiedendo soltanto il PSS e il POS secondoquanto previsto dal d.lgs.81/08. Vista la scarsa esperienza di operare con contratti misti, chiediamo se possiamo operare con la procedura suddetta