D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

1. L'aggiudicazione provvisoria é soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine é pari a trenta giorni. Il termine é interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

2. Il contratto stipulato é soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine é pari a trenta giorni. Il termine é interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 é sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine é pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15, legge n. 109/1994)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: LIBERTÀ DI CONCORRENZA - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - TAR SICILIA CT (2009)

L’obbligo di invitare un numero minimo di imprese alla gara è chiaramente finalizzato al puntuale rispetto delle regole della concorrenza tra imprese, nell'interesse generale alla corretta ed efficace gestione delle risorse pubbliche (Consiglio Stato, Sezione V, 3 febbraio 2000 n. 661). La libertà di concorrenza è un principio generale del diritto comunitario, di cui le istituzioni degli stati membri devono tener conto nell'esercizio del loro potere discrezionale ed è applicabile tanto agli atti normativi, quanto a quelli amministrativi (Consiglio Stato, Sezione IV, 18 ottobre 2002 n. 5714). Tali ragioni sono sufficienti ad integrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a sostegno di un provvedimento di annullamento in autotutela di una aggiudicazione provvisoria, in quanto violazione dei principi fondamentali in materia di aggiudicazione di lavori pubblici, che impongono di aprire le gare pubbliche al maggior numero di concorrenti rendendosi così più agevole il conseguimento dei migliori risultati per le Amministrazioni aggiudicatrici (in termini, T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 24 maggio 2006 , n. 812).

GIURISPRUDENZA: RIDUZIONE POLIZZA - DOCUMENTAZIONE - TAR MARCHE (2009)

L’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006, prevede che “l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.” Nella fattispecie, la controparte ha presentato, a corredo dell’offerta, una polizza fideiussoria di importo pari all’1% di quello a base d’asta, senza chiedere l’applicazione del beneficio (del dimezzamento della cauzione) e senza allegare alla propria documentazione alcuna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000; tuttavia la Commissione, desumendo il requisito dall’intestazione della ditta offerente, ha deciso di chiedere alla ditta l’integrazione della relativa documentazione entro il 20 dicembre 2006, onere cui l’interessata ha adempiuto, risultando così ammessa alla gara. Tanto non può essere però ritenuto legittimo, per le seguenti ragioni. Va infatti osservato che, secondo la formulazione testuale della norma (secondo la quale l’operatore economico “segnala” il possesso del requisito, e lo documenta “nei modi prescritti dalle norme vigenti”), è necessaria una manifestazione di volontà espressa ed inequivoca da parte dell’impresa di volersi avvalere della riduzione, e la titolarità della certificazione di qualità deve essere dimostrata nelle forme di legge. Sicché del tutto arbitrariamente la Commissione giudicatrice ha ritenuto di supplire all’inerzia della ditta, desumendo il possesso della certificazione di qualità dalla carta intestata della ditta (recante la dizione “certificata UNI EN ISO 9001 ed. 2000), poiché non può certo sostenersi – in disparte la carenza di specifica segnalazione da parte della ditta, in sede di offerta – che in tal modo il requisito fosse stato documentato nelle forme di legge. Non si tratta, in altre parole, di dare prevalenza ad inutili formalismi, rispetto a quella che è la sostanza delle cose, ma di garantire il rispetto delle regole circa le procedure di scelta del contraente nelle pubbliche gare, stabilite dalla vigente normativa. Aggiungasi che non era neppure possibile – come asseriscono le parti resistenti – che la Commissione potesse avvalersi della facoltà prevista dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (di richiedere l’integrazione della documentazione presentata). In primo luogo perché a ciò ostava la specifica formulazione dell’art. 75, comma 7, sopra riportato, ai sensi del quale non è possibile limitarsi a produrre un principio di prova del requisito, ma è necessario che lo stesso sia documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. In secondo luogo perché si trattava di consentire l’integrazione di documentazione la cui mancanza avrebbe provocato l’esclusione dell’impresa dalla gara; è evidente, infatti, che pur nel silenzio delle disposizioni del bando, la presentazione di cauzione in misura ridotta (in assenza della documentazione che, ai sensi della succitata norma, legittimasse tale diminuzione) non avrebbe potuto che comportare l’esclusione della ditta dalla procedura aperta “de qua”.

GIURISPRUDENZA: STIPULAZIONE CONTRATTO - INFORMATIVE ANTIMAFIA - TAR CAMPANIA NA (2009)

Nonostante sussista un potere discrezionale da parte dell´U.T.G. di rilasciare misure antimafia anche per fattispecie inferiori alla richiamata soglia, va rilevato che l´importo indicato dal ricorrente per il contratto, pari ad Euro 65.500, corrisponde al solo corrispettivo annuale, mentre la durata complessiva del rapporto è triennale, per cui operando la conseguente moltiplicazione si giunge ad un valore finale che supera ampiamente la soglia minima. Un obbligo di motivazione in ordine allo scioglimento del contratto sussiste unicamente laddove l´Amministrazione, pur in presenza di una informativa antimafia tipica successiva, intenda comunque proseguire nel rapporto contrattuale, dovendo soltanto in tal caso dimostrare l´esistenza di interessi non attinenti alla sicurezza pubblica e che nella fattispecie concreta ritiene essere prevalenti.

GIURISPRUDENZA: INFILTRAZIONI MAFIOSE - PROVE - TAR CALABRIA CZ (2009)

Gli accertamenti prefettizi e penali, anche laddove strettamente connessi, si fondano su presupposti diversi: ai fini amministrativi non è necessario, anche nell´ambito delle informative atipiche, che sia raggiunta la "prova" dell´infiltrazione mafiosa ma è sufficiente il mero "tentativo di infiltrazione" fondato su circostanze obiettive.

GIURISPRUDENZA: PROVVEDIMENTO DI REVOCA AGGIUDICAZIONE - INFORMATIVA ANTIMAFIA - TAR CALABRIA CZ (2009)

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l’adozione del provvedimento di revoca di un’aggiudicazione, in presenza di un’informativa prefettizia antimafia sfavorevole, è connotato dall’urgenza del provvedere ed inserito in un procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti per accedere alla contrattazione con gli enti pubblici. Nei procedimenti di cautela antimafia non esiste spazio per una partecipazione dell’interessato in quanto le esigenze di celerità sono in re ipsa e tali da escludere la necessità di comunicare detto avvio e di motivare il perché dello stesso avvio non sia stata data comunicazione (per tutte, TAR Campania, Napoli, sez. I, 31 gennaio 2008 n. 447).

GIURISPRUDENZA: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO - POTERE AUTOTUTELA - TAR SICILIA CT (2009)

La comunicazione dell´avvio del procedimento deve sempre essere inviata allorchè l´Amministrazione debba incidere, con un provvedimento di secondo grado, sulla posizione di vantaggio già attribuita all´interessato con un precedente provvedimento; la partecipazione del soggetto titolare della posizione di vantaggio permette di acquisire al procedimento ulteriori elementi e conoscenze che consentono l´esercizio del potere tenendo conto della comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

GIURISPRUDENZA: AUTOTUTELA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - TAR LAZIO (2007)

Nel corso di un procedimento di scelta attraverso una gara pubblica non può mai ritenersi preclusa, sino alla aggiudicazione definitiva ad un determinato soggetto partecipante, la possibilità di escludere dall’affidamento dell’appalto, anche dopo l’aggiudicazione provvisoria, una ditta che abbia presentato l’offerta per un progetto che sia poi risultato diverso da quello per il quale era stata indetta la gara. La ragione di ciò sta nel fatto che la salvaguardia del primario pubblico interesse alla realizzazione di un’opera che sia perfettamente corrispondente a quella posta in gara viene a trovare luogo di tutela in ogni fase del procedimento di scelta anteriore alla stipula del contratto. Nel caso di specie la Commissione aveva già esaminato il progetto proposto dal concorrente e verificato che si trattava di un sistema non identificabile con quello richiesto; rimaneva quindi da individuare, senza alcun apprezzamento di discrezionale merito valutativo, la corrispondenza del sistema offerto con quello da offrirsi sulla base del prototipo ideale messo a concorso, anche attraverso la possibilità di ricorrere da parte della Commissione ad un tecnico verificatore esterno alla stessa, non costituendo preclusione la appartenenza dello stesso ad un ufficio interno alla stessa stazione appaltante, anche in considerazione del fatto che l’esito di tale riscontro, di natura meramente confrontativa delle specifiche, non costituisce effetti diretti sulla esclusione del progetto della ricorrente, essendo il suo esame comunque sottoposto al vaglio della Commissione.

GIURISPRUDENZA: AUTOTUTELA DELLA P.A. - TAR TOSCANA FI (2007)

La giurisprudenza amministrativa si è preoccupata, in mancanza di una disciplina legislativa specifica dell'esercizio dell'autotutela, di definire i limiti, i presupposti e le condizioni di legittimità dell'annullamento d'ufficio, chiarendo, in estrema sintesi, che quest'ultimo non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma deve dare conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto. Inoltre ha chiarito che l'esercizio dello jus poenitendi da parte dell'Amministrazione incontra un limite (insuperabile) nell'esigenza di salvaguardare le situazioni di soggetti privati che, confidando nella legittimità dell'atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento di posizioni di vantaggio loro attribuite da questo e che il decorso di un lasso temporale di diversi anni dall'adozione dell'atto rimosso, senza che l'Amministrazione abbia apprezzato l'esistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione, determina l'illegittimità dell'annullamento d'ufficio. Tali principi, univocamente affermati dai giudici amministrativi, sono stati tradotti e declinati in diritto positivo dalla legge 11 febbraio 2005 n. 11, là dove, in particolare, introducendo l'art. 21-nonies nella legge 7 agosto 1990 n. 241, ha disciplinato l'annullamento d'ufficio di atti illegittimi, stabilendo, quali condizioni di legalità dell'esercizio del relativo potere, proprio la necessità che l'atto di autotutela sia sorretto dal rilievo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, che venga adottato entro un termine ragionevole e che tenga conto degli interessi dei soggetti privati coinvolti (destinatari ed eventuali controinteressati).

GIURISPRUDENZA: INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - CONSIGLIO DI STATO (2007)

Legittimamente la Commissione di gara può riesaminare la documentazione prodotta dai concorrenti al di fuori della contestualità temporale in cui le operazioni devono svolgersi ai sensi dell’art. 71 del R.D. cit., per accertare, ora per allora, la carenza (o la presenza) di documenti prodotti (o non prodotti dai concorrenti), al fine di escludere (o di ammettere) taluni di essi, solo fornendo la prova certa delle modalità con cui la documentazione stessa è stata medio tempore conservata, così da escludere ogni dubbio sulla sua alterazione o anche solo alterabilità.

GIURISPRUDENZA: REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - TAR VALLE D'AOSTA (2007)

Viene ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nel caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, essendo quest’ultimo un atto endoprocedimentale rispetto al quale l’aggiudicatario può vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata. L’aggiudicazione provvisoria, proprio in quanto atto ad effetti instabili di natura endoprocedimentale, non dà luogo ad un rapporto contrattuale ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente, fase in cui l’amministrazione conserva la possibilità di valutare la persistenza dell’interesse pubblico alla esecuzione delle opere. Da ciò consegue che la stazione appaltante può decidere, anche dopo aver deliberato l’aggiudicazione provvisoria, di non procedere alla aggiudicazione definitiva attraverso la revoca che, dunque, si configura come espressione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa. Inoltre nel caso di revoca della aggiudicazione provvisoria, non può essere accolta la richiesta di indennizzo da parte dell’aggiudicatario. Sul punto, i giudici hanno richiamato l’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 che ha disciplinato i presupposti del potere di revoca, desumendo da ciò un obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio determinate da un illegittimo esercizio del potere di revoca. Purtuttavia, tale indennizzo spetta soltanto nel caso di revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole e non nelle ipotesi di atti ad effetti interinali quale è appunto l’aggiudicazione provvisoria.

GIURISPRUDENZA: GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI - TAR CAMPANIA NA (2007)

Differentemente da quanto fu previsto per il servizio idrico integrato (art. 10, co. 3, legge 5 gennaio 1994, n. 36: “le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione”), in questo caso la legge non contiene alcuna salvezza delle gestioni preesistenti che ne preservi la naturale scadenza anche se al di là dell’avvio del nuovo regime. Ciò si giustifica col fatto che il nuovo sistema, delineato dal d.lgs. 152/06 e caratterizzato dalla separazione delle funzioni di indirizzo, organizzazione e controllo da quelle gestorie (artt. 201, co. 4, e 202, co. 1), persegue l’obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 200, co. 1, lett. a) attraverso la previsione di una gestione “integrata” dei rifiuti, ad opera di un unico gestore cui vengano affidate, a mezzo di procedura comunitaria, la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio (comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti) e la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all’interno dell’ATO (art. 201, co. 4): cosicché l’affidamento e l’avvio della gestione integrata appaiono incompatibili con la sopravvivenza di gestioni parziali preesistenti, si tratti o meno di gestioni dirette, in house o affidate a terzi. Ne consegue l’interesse del legislatore a segnare lo spartiacque tra il vecchio ed il nuovo sistema di gestione, stabilendo che le gestioni in corso, una volta conclusa la complessa fase d’avvio del nuovo modello, debbano cessare, ancorché anticipatamente. La decadenza delle gestioni in corso risponde all’esigenza di evitare che la loro prosecuzione (benché legittimata dai rispettivi titoli) pregiudichi l’esercizio in forma integrata del servizio nell’intero territorio. Non si vede, viceversa, in qual modo una proroga ex lege delle gestioni preesistenti sino all’affidamento del nuovo servizio possa servire a tale interesse, essendo la gestione integrata comunque destinata a fare, del preesistente, tabula rasa.

PARERI

QUESITO del 25/07/09 - Aggiudicazione definitiva - Aggiudicazione provvisoria: Con riferimento agli artt. 11 e 12 Dlgs 163/2006 si distingue l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva. In particolare si chiede se l'aggiudicazione provvisoria sia quella risultante dai verbali di gara, a cura della commissione di gara, e precisamente l'ultimo verbale di gara, a conclusione della procedura,con cui viene individuata l'impresa vincitrice, mentre l'aggiudicazione definitiva si intende l'approvazione degli atti di gara, i verbali di cui sopra, a cura dell'organo competente (dirigente) e quindi l'avvio della procedura di verifica dei requisiti.

RISPOSTA del 03/06/09: a) l'aggiudicazione provvisoria può certamente coincidere ed essere contenuta nei verbali di commissione; questa non è un provvedimento, ma ancora un atto endoprocedimentale; b) l'aggiudicazione definitiva è invece un provvedimento che deve essere contenuto in apposita determinazione dirigenziale la cui efficacia è però sospesa sino ad esito delle verifiche stesse. c) dal momento in cui si ha l'integrazione dell'efficacia si devono compiere le comunicazioni ai partecipanti a norma dell'art. 79, c. 5 del Codice dei contratti. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 19/12/06 - Servizi in economia - : Devo affidare per n. 9 mesi i servizi cimiterilai per quanto riguarda questo Comune e la via scelta è quella dell'art. 125 comma 11 D.Lgl. 163/2006 (quindi affidamento diretto a mezzo gara informale, tramite consultazione di almeno 5 operatori del servizio). Mi chiedo se devo anche in questo caso osservare, per la stipula del contratto, i termini previsti da detto decreto per quanto riguarda la stipula del successivo contratto oppore posso tranquillamente sganciarmi da questi e, effettuata l'aggiudicazione, stipulare da subito detto contrtato.

RISPOSTA del 22/06/07: L’art. 125 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., citato nel quesito, disciplina le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia. Tale sistema di acquisizione si differenzia nettamente dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui passaggi fondamentali sono delineati agli articoli 11 e 12 del medesimo d.lgs. 163/06. Per questo motivo, si ritiene che la norma di cui all’art. 11, comma 10 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., che impone alle amministrazioni di stipulare il contratto trascorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso di tale termine), non sia applicabile alle acquisizioni di servizi in economia. È possibile, dunque, procedere immediatamente alla stipulazione. In particolare, poiché il comma 10 cit. consente una deroga al predetto termine, si consiglia di motivare la immediata stipulazione del contratto indicando il fatto che si è proceduto ad acquisizione in economia secondo il disposto di cui all’art. 125, comma 11 citato nel quesito. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Osservatorio appalti - termine invio dati per procedura negoziata: In relazione al comunicato dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di data 4.4.2008 (e dell’avviso dell’Osservatorio Regionale del Veneto in data 20.5.2008), si chiede se: - il termine di 30 giorni stabilito per l’invio dei dati relativi alla fase di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata decorre da quando l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (ossia dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 11 comma 8 del d. lgs. 163/2006) oppure dalla data di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (che il d. lgs. 163/2006 fa coincidere con l’aggiudicazione definitiva) o anche solo dalla scadenza del termine stabilito dall’amministrazione per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in mancanza di tale termine, dal 30° giorno utile per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (cfr. art. 12 comma 1del d. lgs. 163/2006); - le comunicazioni di cui al punto 3 lettere da f) a k) del comunicato in oggetto sono dovute anche per i contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro, posto che le vicende ivi citate si riferiscono alla fase di esecuzione del contratto che il secondo periodo del predetto punto 3) esclude, appunto, per i contratti di importo inferiore alla soglia suddetta; - al fine di effettuare le comunicazioni relative a contratti di servizi e forniture sia necessario, nel caso, redigere la stessa documentazione prevista per i contratti di lavori (ossia, verbale di consegna, verbali di sospensione, perizie di variante etc.).

RISPOSTA del : Con riferimento alla prima questione posta si evidenzia che la generica formulazione dell’art. 7 c.8 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, coordinata con l’art. 11, c.7 e 8 del citato D. Lgs., conduce a ritenere che i termini di 30 giorni per l’invio dei dati di affidamento/aggiudicazione decorrano dalla effettiva efficacia della determina di aggiudicazione definitiva (pertanto dalla data in cui viene completata, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario). L’invio dei dati prima dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva potrebbe tra l’altro dar luogo a comunicazioni non corrette sull’effettivo aggiudicatario ed alla conseguente necessità di invio di nuove schede. Con riferimento alla seconda domanda si fa presente che il nuovo sistema di trasmissione dati, disponibile accedendo alla sezione SIMOG del sito dell’Autorità, distingue, in diverse sezioni, le varie informazioni da rendere ai sensi del punto 3 del comunicato dell’Autorità in data 04.04.2008 e del successivo comunicato dell’Osservatorio Regionale del Veneto. In particolare i dati richiesti dalla lettera f) (ritardi o sospensioni nella consegna) ed i dati relativi alla lettera k) (variazione aggiudicatario in corso d’opera) sono contenuti in sezioni distinte da quella inerente all’avanzamento del contratto. Ne consegue che la compilazione delle schede attinenti alle informazioni di cui alle citate lettere f) e k), sempre obbligatoria ai sensi dei richiamati comunicati dell’Autorità e dell’Osservatorio, va compilata anche per gli appalti inferiori ad €.500.000. Con riferimento alla terza domanda la risposta è affermativa, considerato che, anche per i servizi e le forniture, l’ avvio dell’esecuzione del contratto ed eventuali sospensioni e varianti vanno formalizzate. Per indicazioni specifiche sulle questioni si consiglia di contattare l’Autorità di Vigilanza. (fonte: Ministero Infrastrutture)

 
 
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