Art. 103. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.

2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti.
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Giurisprudenza e Prassi

POLIZZA ALL RISK E BANDO DI GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’art. 103 del DPR 554/1999 (intitolato: “Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi”) disciplina la c.d. polizza “ all risk” e dispone che "L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (1° comma)… La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (3° comma)… Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori "(4° comma).

Nel caso di specie l’appellante sosteneva l’illegittimità della clausola della lex specialis che richiedeva la presentazione della dichiarazione della polizza di assicurazione di cui all’art. 103 del DPR 554/1999, in quanto sosteneva che tale adempimento è riservato alla fase di esecuzione dell’appalto e non può essere anticipato alla fase concorsuale.

Il Collegio, nel confermare la decisione dei giudici di primo grado, ha osservato che la richiesta di tale dichiarazione deve ritenersi rientrare nell’ambito delle scelte discrezionali delle stazioni appaltanti, che possono anche richiedere in sede di gara oneri aggiuntivi ai concorrenti, purché tali oneri non siano irragionevoli o eccessivamente onerosi. Nel caso di specie, il disciplinare di gara non prevedeva l’obbligo di stipulare e presentare in sede di gara tale polizza, ma richiedeva solo una dichiarazione di impegno a rilasciare tale polizza da parte di un soggetto legittimato.