D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

 
     

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Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonche' dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art.10 co, 6: In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: VALUTAZIONI TECNICHE - VALUTAZIONE ATTENDIBILITà - TAR CALABRIA CZ (2009)

La Corte costituzionale ha chiaramente affermato che il rispetto del principio del contraddittorio in relazione al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte «anormalmente basse», «imposto dal diritto comunitario, è finalizzato, da un lato, a verificare se, in ipotesi, l’impresa non si trovi nelle condizioni di garantire in maniera efficace il risultato perseguito dall’amministrazione ad un prezzo piu' basso rispetto a quello che sono in grado di offrire le altre imprese; dall’altro, non consentendo provvedimenti di esclusione automatica (…), a perseguire l’obiettivo della piu' ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara» (sentenza n. 401 del 2007). È ormai principio acquisito a livello giurisprudenziale che le valutazioni tecniche sono sindacabili in sede giudiziale attraverso un controllo non solo estrinseco, attuato mediante massime di esperienza appartenenti al sapere comune e finalizzato a ripercorre l’iter logico seguito dall’amministrazione, ma anche attraverso un controllo intrinseco che, consentendo al giudice di avvalersi di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla stessa scienza specialistica e ai modelli di giudizio applicati dall’amministrazione, è volto a verificare direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (in questo senso Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 marzo 2008, n. 302; v. anche Consiglio di Stato, sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3911). La legge prevede che, nelle ipotesi dalla stessa contemplate, il responsabile del procedimento possa avvalersi di un supporto tecnico per lo svolgimento delle attività che allo stesso competono.

GIURISPRUDENZA: INCARICO DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INTERNO ED ESTERNO - TAR LAZIO RM (2007)

Il sistema complessivo delineato dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in sostanza, postula che l’incarico di progettazione di un’opera pubblica di importo pari o superiore a 100.000 euro sia svolto direttamente dall’amministrazione o dalla stessa affidato a professionisti esterni sulla base di una procedura ad evidenza pubblica in esito ad un procedimento avviato e gestito dall’amministrazione interessata. E’ il titolare della potestà pubblica, insomma, che deve agire per perseguire l’interesse pubblico affidato alle sue cure dalla norma attributiva del potere e, nell’ipotesi in cui sia necessario affidarsi a professionisti esterni, occorre avviare una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi ai quali il “codice” è ispirato, vale a dire la scelta del “miglior contraente” possibile sotto il profilo qualitativo ed economico e la tutela della libertà di concorrenza tra tutte le imprese del settore potenzialmente interessate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’incarico.

PRASSI: RUOLO DEL RUP - MIN INFRASTRUTTURE (2006)

Il responsabile del procedimento nel codice appalti.

PARERI

QUESITO del 05/02/09 - Incarichi professionali - Competenze: Un Dirigente di ruolo tecnico interno nella Regione Molise, risulta affidatario di incarichi diversi sia di Responsabile del Procedimento, che di Direttore dei Lavori (non entrambi di una medesima opera pubblica). Dal 01.12.2008 il citato Dirigente risulta in pensione, ma contestualmente la Regione ha stipulato col medesimo tecnico un contratto di collaborazione continuativa della durata di anni due, al fine di portare a conclusione gli incarichi che lo stesso ha in corso. Si chiede pertanto: 1. se quest'ultimo possa continuare a ricoprire gli incarichi di RUP e DL relativi ai citati lavori da portare a termine, con ruolo assimilabile pertanto ad un dipendente interno all’Ente, considerato che lo stesso, pur non possedendo l’abilitazione all’esercizio della professione, ha un’adeguata anzianità di servizio e competenza tecnica nel settore dei lavori pubblici. La presente riveste, per quanto possibile, carattere di urgenza.

RISPOSTA del 21/10/09: In base ai dati forniti al risposta è negativa, per due ordini di motivazioni: a) l’art. 91, c. 8 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. vieta l’affidamento di incarichi di DL in modo differenti da quelle previste dalla citata normativa, tra cui non rientrano i co.co.co. o co.co. pro.; b) in base all’art. 10, c. 5 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il ruolo di rup deve essere svolto un dipendete di ruolo. Solo in caso di accertata carenza di professioanlità interne si può non incaricare un dipendente in ruolo; comunque in tali casi si può nominare il rup solo tra i dipendenti in servizio: un co.co.co o un co.co.pro. non può essere considerato un dipendente in servizio. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 29/04/09 - RUP - : Nella struttura "Piano Sociale di Zona per le Politiche Sociali" relativa ad un 'Ambito Territoriale Regionale costituito da diversi Comuni, così come previsto dalla convenzione di istituzione di detto soggetto, è stato costituito l'Ufficio di Piano con a capo il responsabile riconosciuto quale unico soggetto abilitato a rappresentare la struttura all'esterno. A detto soggetto è pertanto demandata l'adozione di atti amministrativi a rilevanza esterna, nonché la stipula dei contratti di appalto. Ciò posto si chiede se la figura di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 deve essere rivestita da tale soggetto ovvero se possa essere demandata ad altro soggetto componente dell'Ufficio di Piano ancorché privo di potere di rappresentanza.

RISPOSTA del 21/10/09: Nel caso in esame il soggetto responsabile, in quanto titolare della rappresentanza dell’Ufficio di Piano, assume un ruolo assimilabile a quello del dirigente di un ente locale. Per rispondere al quesito posto, è necessario distinguere tra rappresentanza dell’ente verso l’esterno e responsabilità sul singolo procedimento. Trattandosi di due aspetti non necessariamente congiunti, si deve concludere che il Responsabile del procedimento può essere un soggetto diverso dal Responsabile dell’Ufficio. Si sottolinea, però, che ove tali figure risultino distinte, il RUP, proprio perché sprovvisto del potere di esprimere la volontà dell’Ufficio di Piano, non sarebbe competente a sottoscrivere il contratto affidato. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 22/10/08 - RUP - : Vorrei sapere in base al Dlgs 163/06 il rapporto del RUP, nei confronti del Committente (aeroporto), deve essere un rapporto di lavoratore dipendente a tempo determinato o può essere un rapporto di consulenza. Inoltre vorrei sapere se è obbligatoria l'assicurazione per le attività del RUP.

RISPOSTA del 25/06/09: In relazione al RUP non vi è alcuna assicurazione obbligatoria. Il RUP deve essere, a norma dell'art. 10 c.5 del Codice, un soggetto dipendente e in servizio. Da questo alveo sono da escludersi i consulenti, mentre vi rientrano i dipendenti a tempo determinato per un arco temporale che dia certezze di continuità nell'operato. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 13/11/07 - RUP - : Tra i miei collaboratori dell'ufficio tecnico, ho un istruttore tecnico cat.c4 che fino a gennaio 2005 era istruttore di vigilanza e da gennaio 2005 gli è stato cambiato il profilo in istruttore tecnico. Premesso che tra i miei collaboratori vi è anche un tecnico cat.D4, e un tecnico cat.c5 (entrambi da oltre 20 anni), nonchè due istruttori tecnici (anche se laureati in ingegneria e architettura) ma assunti a tempo determinato fino a gennaio 2009, La domanda è la seguente: Può assumere l'incarico di RUP il tecnico in carica da soli due anni e delle altre figure quale di esse può avere l'incarico di RUP?

RISPOSTA del 30/10/08: La risposta è affermativa alla luce delle recenti modifiche interventue per opera del d.lgs. n. 6/07 all'art. 10, c. 5 del Codice dei contratti pubblici, ove si prevede che il rup debba essere un soggetto in servizo presso l'amministrazione. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 25/05/07 - RUP - : Richiedo gentilmente il seguente chiarimento: la S. gestione acque e' una società privata a completo capitale pubblico (società che gestisce i servizi idrici integrati) e quindi soggetta al dlgs 163/2006. Non operando per procedimento e' tenuta, per ogni intervento alla nomina del RUP.

RISPOSTA del 03/07/08: Nel caso di specie si applica l’art. 10, c. 9 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che recita: “Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti”. Non è quindi necessario un RUP, ma l’individuazione anche di più soggetti a cui affidare le diverse competenza. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 18/06/07 - Commissione di gara - Incompatibilità: l'oggetto del quesito non riguarda un lavoro specifico bensì un chiarimento nell'ambito della procedura di affidamento di un lavoro pubblico è necessario individuare i soggetti che in ordine: 1) firmano e approvano il bando 2) presidono la gara d'appalto 3) fanno parte della commissione di gara 4)aggiudicano i lavori 5) stipulano il contratto in particolare si chiede se vi siano incompatibilità, anche alla luce dell'opportunità o meno di garantire il controllo dell'intera procedura, fra i vari ruoli e quali quale sarebbe il ruolo del responsabile del procedimento in questo scenario nel caso in cui il soggetto non coincida con il dirigente tecnico? dovrebbe per caso sottoscrivere lui il bando? o diovrebbe solamente eserciatare la supervisione sulla procedura o dovrebbe essere solo parte della commissione? in particolare se è possibile che chi approva e sottoscrive il bando possa essere la stessa persona (il dirigente dei lavori pubblici) che presiede la gara e aggiudica i lavori inoltre se non vi è incompatibilità si presume che chi svolge l'attività di redazione del bando deve avere competenza giuridica o a tal fine si deve avvalere di chi ne ha, pertanto di un professionalità di provata esperienza in materia giuridica quasto è possibile nel momento in cui l'ente è dotato di un ufficio contratti? quale dovrebbe essere il ruolo di quest'ultimo? si dovrebbe limitare a redigere e stipulare il contratto?

RISPOSTA del 03/07/08: L’individuazione dei soggetti elencati nel quesito attiene a profili organizzativi di ciascun ente, per i quali è necessario fare riferimento al regolamento interno dedicato ai contratti. Per quanto riguarda le incompatibilità tra lo svolgimento delle attività menzionate nel quesito, si rinvia all’art. 84, comma 4 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., in base al quale i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Quanto alla approvazione e sottoscrizione del bando, si tratta di competenza dirigenziale. Al rup, invece, competono tutte le attribuzioni di cui all’art. 10 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Si sottolinea che rup e dirigente possono coincidere nello stesso soggetto. Per quanto riguarda l’ultimo quesito, la redazione del bando compete all’ufficio contratti, il quale valuta l’opportunità di avvalersi di consulenze esterne qualora non disponga di adeguate competenze al suo interno. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 27/09/07 - Competenze - : Lo scrivente è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 della L.R. 27/2003, di un intervento di manutenzione dello stadio comunale ancora in corso. Tale intervento si inserisce in un più ampio quadro di lavori di adeguamento dello stadio comunale alcuni dei quali realizzati qualche anno fa (impianto elettrico, idrico, antincendio, adeguamenti vari alle disposizioni del Decreto Pisanu, ecc…) e altri solo recentemente (sistemazioni e adeguamenti vari alle disposizioni del Decreto Amato eseguiti direttamente dalla società sportiva concessionaria), finalizzati tra l’altro all’ottenimento del CPI e all’agibilità dell’intero complesso sportivo. Relativamente all’attestazione di agibilità in questione e considerato che in questi anni si sono succeduti vari responsabili dei procedimenti sopra menzionati, si chiede: - se trova applicazione il 4° comma dell’art. 25 della L.R. 27/2003 e a chi spetta in tal caso la competenza di tale attestazione non essendo stato specificatamente individuato un unico soggetto responsabile; - oppure se trova applicazione l’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che sostanzialmente demanda le competenze al Dirigente Responsabile del Settore.

RISPOSTA del 02/07/08: Per i lavori pubblici di interesse regionale, la competenza ad attestarne l’“agibilità edilizia” di cui all’art. 24 e ss. del D.P.R. 380/2001, risulta chiaramente attribuita dall’art. 25, comma 4, richiamato nel quesito, al responsabile del procedimento, previa acquisizione del parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero del parere del direttore dei lavori. Nel caso di specie, riguardando l’agibilità in questione una pluralità di interventi con avvicendamento di vari responsabili del procedimento, non pare prospettarsi, con riferimento agli interventi pregressi, una soluzione alternativa al rilascio dell’attestazione in argomento da parte del RUP del procedimento in corso, sulla base di una valutazione da compiersi anche allo stato degli atti. Ciò premesso, per la risoluzione del quesito, giova rammentare che dall’“agibilità edilizia” si distingue concettualmente l’ “agibilità” cui l’art. 80 del R.D. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), condiziona l’apertura di teatri o di luoghi di pubblico spettacolo. La verifica prevista dal citato art. 80, deve pertanto essere compiuta separatamente dall’attestazione, nella fattispecie da parte del R.U.P. ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 4, della L.R. 27/2003, dell’agibilità “edilizia” che ai sensi degli artt. 24 e ss. del D.P.R. 380/2001, presuppone l’esperimento dalle valutazioni previste dalla normativa vigente. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 19/09/07 - Competenze - Incompatibilità: Sono dipendente dell’area tecnica del Comune come geometra dal 2000. L’ufficio tecnico è altresì composto da un ingegnere nominato Responsabile dell’area tecnica (dirigente). Per alcune OO.PP. sono nominato Responsabile Unico del Procedimento. I compiti e funzioni del RUP sono elencati all’art. 8 del DPR 554/1999 e art. 10 del D.Lgs n. 163/2006. Si chiede: 1) – art. 8 c. 1 lett h) DPR 554/99: cosa significa che il RUP in caso di trattativa privata “promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti” considerando che l’indizione delle varie procedure di gara e la pubblicazione dei relativi atti spettano al Dirigente dell’AREA tecnica? 2) – art. 8 c. 2 DPR 554/99: cosa significa che il RUP assume ruolo di Responsabile dei lavori (…) qualora il soggetto (Dirigente dell’area tecnica) che, nella struttura organizzativa dell’amministrazione, sarebbe deputato a rappresentare il Committente (Comune), non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti? Ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 494/96 non è sempre il RUP che svolge le funzioni di responsabile dei lavori? 3) Art. 91 c. 2 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 8 c. 3 lett. c) DPR 554/99: cosa significa che gli incarichi di progettazione posso sono affidati dalle S.A. a cura del R.U.P.? e che il RUP designa il coordinatore della sicurezza? Non spetta al Dirigente dell’area tecnica indire la gara informale invitando 5 soggetti e successivamente incaricarne uno in quanto le Determinazioni dirigenziali (di aggiudicazione e/o affidamento e con le quali viene assunto un impegno di spesa) sono da lui stesse emesse e non dal sottoscritto RUP? 4) le altre funzioni e compiti non elencati all’art. 8 del DPR 554/1999 e al D.Lgs n. 163/2006 (quali approvazione SAL e certificato di regolare esecuzione, indizione gare, pubblicazione bandi di gara, aggiudicazione, stipulazione contratto ecc.) sono pertanto di competenza del Dirigente dell’Area tecnica?

RISPOSTA del 02/07/08: In merito al primo quesito, si ritiene che la competenza dirigenziale all’indizione della gara non sia in contrasto con il citato art. 8, comma 1, lett h) del dpr 554/99 e ss.mm.ii. Infatti, l’indizione della gara consiste nella emanazione (di competenza del dirigente) della determinazione a contrarre. Sono, invece, di competenza del rup tutti gli atti successivi che attengono al materiale svolgimento della gara, quali, a titolo esemplificativo, l’individuazione delle imprese da invitare, la acquisizione delle offerte delle imprese invitate ecc. Al termine della procedura, vi sarà una nuova determina dirigenziale di affidamento al soggetto individuato. Quanto al secondo quesito, si ritiene di utilizzare i criteri che attengono alla successione delle norme nel tempo nel seguente modo: l’art. 8, comma 3, lett. c) del dpr 554/99 e ss.mm.ii. ha parzialmente ampliato il dettato del precedente art. 2 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 494/96, stabilendo la competenza del dirigente e, in via sussidiaria, del rup. Quanto al terzo quesito, si veda risposta alla prima questione posta. Infine, venendo al quarto quesito, la risposta è negativa, in quanto l’elencazione delle attribuzioni del rup ad opera dell’art. 8 del cpr 554/99 ss.mm.ii. non è esaustiva, coma dimostra l’espressione “fra l’altro” utilizzata dal legislatore al primo comma, immediatamente prima dell’elencazione stessa. È necessario, dunque, effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare il soggetto competente per quanto riguarda le attività non espressamente attribuite al rup. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 25/08/06 - Pubblicità - RUP: A QUESTO SETTORE xx E' STATO APPROVATO UN PROGETTO FINANZIATO DALLA MISURA 1.9 (P.O.R. ...) PER L'IMPORTO DI € 750.000,00 DI CUI € 500.000,00 PER LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG 2 ED OG 13. SI CHIEDE: - SE E' APPLICABILE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI; - QUALI SONO LE FORME DI PUBBLICITà (SE E' SUFFICIENTE IL B.U.R.C.); - STANTE LA SCADENZA DEL 31/12/2006 QUALI PROCEDURE E' POSSIBILE ADOTTARE PER RISPETTARE I TEMPI; - SE E' POSSIBILE DISTINGUERE L'APPALTO IN CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILE; - QUALI COMUNICAZIONI OCCORRE EFFETTUARE (AUTORITà, ECC...); - SE E' POSSIBILE APPORTARE DELLE MODIFICHE NEGLI IMPORTI PARZIALI DEL PROGETTO PRIMA DI PUBBLICARE IL BANDO; SE E' POSSIBILE INDIVIDUARE UN RUP SOLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA.

RISPOSTA del 26/06/07: Quanto al primo quesito: la risposta è affermativa, poiché, a norma dell’art. 253, comma 1 del d.lgs. 163/06, al quale si rinvia, l’applicabilità del codice dipende dalla data di indizione della gara. Quanto al secondo quesito: si rimanda all’art. 122, comma 5 del d.lgs. 163/06, che regolamenta le forme di pubblicità per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria. In riferimento al terzo quesito, in base ai dati forniti si ritiene che le risorse impiegate per il progetto in questione siano provenienti dai fondi strutturali comunitari. Pertanto, la scadenza del 31.12.2006 si riferisce all’impegno di spesa, con obbligo di effettuare la spesa entro e non oltre il biennio successivo (quindi entro il 2008). A tal fine, pertanto, è necessario che entro la fine dell’anno in corso sia avvenuta la pubblicazione del bando (o la spedizione della lettera di invito nel caso di procedura ristretta). Quanto al quarto quesito: si faccia riferimento all’art. 118, comma 2 del d.lgs. 163/06, che fa obbligo di indicare nel bando di gara la categoria prevalente e le lavorazioni scorporabili, se esistenti, con i relativi importi. Quanto al quinto quesito: nel caso di specie è necessario effettuare tutte le ordinarie comunicazioni all’Osservatorio per i lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 150.000 euro (o alla sezione regionale del medesimo Osservatorio, se i lavori in questione sono di interesse regionale). In ordine al sesto quesito: è possibile effettuare modifiche solo ove queste siano apportate a correzione di errori materiali. In caso contrario, prima della pubblicazione del bando è necessario provvedere alla riapprovazione del progetto. In relazione all’ultimo quesito: la risposta è negativa, in quanto il rup è necessariamente unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione (cfr. art. 10, comma 1 d.lgs. 163/06). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 15/02/07 - RUP - : Il comma 5 dell'art.10 delD.L. 12 aprile n. 163 afferma definisce i compiti del responsabile del procedimento. In quale art. e comma viene definita l'analoga funzione nella Legge 109-94?

RISPOSTA del 26/06/07: I compiti del rup sono indicati, mediante un’elencazione non tassativa, al comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. La l. 109/94 si occupava di definire i requisiti ed alcune funzioni del rup all’art. 7, senza tuttavia operare un’elencazione di compiti analoga a quella operata dal citato comma 3. Tale norma, come del resto tutta la l. 109/94, è stata abrogata ad opera dell’art. 256 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Un elenco, anche in questo caso non tassativo, delle funzioni del rup è invece presente all’art. 8, comma 1 del dpr 554/99 ss.mm.ii. Questa norma è ancora vigente, anche se unicamente con riferimento ai lavori pubblici. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 15/02/07 - RUP - : Il comma 5 dell'art.10 del D.L. num.!63 del 12/04/06 afferma:<> E' così anche per la L. 109-94? Se così fosse: un dirigente a contratto a tempo determinato può essere considerato tale? Cioè un dipendente di ruolo?

RISPOSTA del 22/06/07: Il d.lgs. 163/06 è stato sul punto modificato dal dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007, e, ad oggi prevede: “Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio." Tra i dipendenti in servizio possono rientrare anche i soggetti a tempo determinato, anche se, per correttezza dell’agire amministrativo, il termine del contratto dovrebbe coprire l’interezza del tempo di esecuzione dei lavori. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 11/10/06 - Direttore lavori - Coordinatore sicurezza: Si richiede di conoscere, nel caso di contratto in Leasing stipulato da una Azienda Sanitaria, il soggetto giuridico a cui la normativa pone in capo l'obbligo di nomina del Direttore dei Lavori (DPR 554/99) e del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza (d.lgvo 494/96). Nel caso specifico trattasi di contratto misto (fornitura in opera con ristrutturazione dei locali) per la acquisizione di una Risonanza Magnetica. In particolare, se sia corretto individuare quale "Committente" la società di Leasing, con conseguente onere di nomina e pagamento dei sopra individuati soggetti e delle derivanti prestazioni professionali. Quanto sopra anche alla luce: * dell'art. 6 comma 1 della L.R. 27 (RUP obbligatorio anche per contratti misti) * art. 2 - comma 1), lettera .c) del D.lgvo 494/96 (per le OO.PP.in RUP è anche " Responsabile dei Lavori") * art. 3 comma 4), del D.lgvo 494/96 (il "Responsbaile dei Lavori " nomina il Coordinatore per la esecuzione"

RISPOSTA del 29/03/07: La qualificazione giuridica del contratto di cui al quesito, nonostante sul punto non sia chiaro, pare avere come oggetto prevalente la fornitura, rispetto a cui, i lavori - funzionali alla messa in opera della Risonanza Magnetica - dovrebbero essere come tali accessori, secondo quanto constatabile anche nella pratica di contratti similari. Pertanto è dalla surrichiamata qualificazione del contratto che si ricostruiscono gli obblighi di nomina delle figure individuate dal quesito; non dalla locazione finanziaria (il leasing) che risulta essere la modalità con cui si acquista la disponibilità del bene (in ispecie, la Risonanza Magnetica). Se così dovesse essere, si ritiene che, stante anche l'intervenuta entrata in vigore dell'art. 10 d. lgs, 163/2006, la responsabilità del contratto vada sicuramente ascritta all'Azienda Sanitaria quale committente del contratto pubblico. Quanto alla necessità delle figure di Coordinatore per la sicurezza e Direttore dei lavori, in assenza di dati più precisi rispetto all'incidenza economica dei lavori nonché alla loro esatta qualificazione tipologica, non si è in grado di rispondere, attesi gli scarni dati di cui al quesito. In linea però con la prassi ricorrente che si riscontra finora nei contratti di questo tipo, sembra consigliabile che l'Amministrazione procedente preveda negozialmente in convenzione un potere di controllo sulla realizzazione di tali lavori: cfr. anche quanto era stato previsto dal disegno di legge C - 5736 "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" approvato dalla Camera dei Deputati il 5/07/2005 e mai divenuto legge, che aveva previsto la possibilità per le P. A. di realizzare opere pubbliche attraverso contratti di leasing immobiliare. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 13/09/06 - RUP - : Posto che il comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 prevede che il Responsabile del Procedimento debba essere un dipendente di ruolo, può un Dirigente dell'Amministrazione Comunale con incarico a contratto ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 essere nominato Responsabile del Procedimento?

RISPOSTA del 23/01/07: La risposta è affermativa. La durata del contratto deve coprire tutta la durata della procedura di scelta del contraente e dell’esecuzione del contratto. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Responsabile Unico del Procedimento - attestazione di agibilità: Lo scrivente è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 della L.R. 27/2003, di un intervento di manutenzione dello stadio comunale ancora in corso. Tale intervento si inserisce in un più ampio quadro di lavori di adeguamento dello stadio comunale alcuni dei quali realizzati qualche anno fa (impianto elettrico, idrico, antincendio, adeguamenti vari alle disposizioni del Decreto Pisanu, ecc…) e altri solo recentemente (sistemazioni e adeguamenti vari alle disposizioni del Decreto Amato eseguiti direttamente dalla società sportiva concessionaria), finalizzati tra l’altro all’ottenimento del CPI e all’agibilità dell’intero complesso sportivo. Relativamente all’attestazione di agibilità in questione e considerato che in questi anni si sono succeduti vari responsabili dei procedimenti sopra menzionati, si chiede: - se trova applicazione il 4° comma dell’art. 25 della L.R. 27/2003 e a chi spetta in tal caso la competenza di tale attestazione non essendo stato specificatamente individuato un unico soggetto responsabile; - oppure se trova applicazione l’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che sostanzialmente demanda le competenze al Dirigente Responsabile del Settore.

RISPOSTA del : Per i lavori pubblici di interesse regionale, la competenza ad attestarne l’“agibilità edilizia” di cui all’art. 24 e ss. del D.P.R. 380/2001, risulta chiaramente attribuita dall’art. 25, comma 4, richiamato nel quesito, al responsabile del procedimento, previa acquisizione del parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero del parere del direttore dei lavori. Nel caso di specie, riguardando l’agibilità in questione una pluralità di interventi con avvicendamento di vari responsabili del procedimento, non pare prospettarsi, con riferimento agli interventi pregressi, una soluzione alternativa al rilascio dell’attestazione in argomento da parte del RUP del procedimento in corso, sulla base di una valutazione da compiersi anche allo stato degli atti. Ciò premesso, per la risoluzione del quesito, giova rammentare che dall’“agibilità edilizia” si distingue concettualmente l’ “agibilità” cui l’art. 80 del R.D. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), condiziona l’apertura di teatri o di luoghi di pubblico spettacolo. La verifica prevista dal citato art. 80, deve pertanto essere compiuta separatamente dall’attestazione, nella fattispecie da parte del R.U.P. ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 4, della L.R. 27/2003, dell’agibilità “edilizia” che ai sensi degli artt. 24 e ss. del D.P.R. 380/2001, presuppone l’esperimento dalle valutazioni previste dalla normativa vigente. (fonte: Veneto Appalti)

 

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