D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Allegato II B - Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21

Categorie

Denominazione

Numero di riferimento CPC

Numero di riferimento CPV

(Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007, in G.C.E. 15 marzo 2008 n. L 74/1, da applicare dal 15/09/2008)

 17

 Servizi alberghieri e di ristorazione 64 da 55000000-0 a 55524000-9, e da 98340000-8 a 98341100-6  

18 

Servizi di trasporto per ferrovia   711 da 60200000-0 a 60220000-6  

19

Servizi di trasporto per via d'acqua    72 da 60600000-4 a 60653000-0, e da 63727000-1 a 63727200-3  

20

Servizi di supporto e sussidiari per il  settore dei trasporti  74 da 63000000-9 a 63734000-3 (escluso 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, e da 63727000-1, a 63727200-3), e 98361000-1  

21 

Servizi legali   861   da 79100000-5 a 79140000-7  

22

Servizi di collocamento e  reperimento di personale [1]  872   da 79600000-0 a 79635000-4 (escluso 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9  

23 

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati   873 (tranne 87304)   da 79700000-1 a 79723000-8  

24  

Servizi relativi all'istruzione, anche professionale   92   da 80100000-5 a 80660000-8 (escluso 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)  

25

Servizi sanitari e sociali   93   9611000-0, e da 85000000-9 a 85323000-9 (escluso 85321000-5 e 85322000-2)  

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi   96 da 79995000-5 a 79995200-7, e da 92000000-1 a 92700000-8 (escluso 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)  

27

Altri servizi     

[1] Esclusi i contratti di lavoro.  

 

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: SERVIZI RICONDUCIBILI ALL'ALLEGATO IIA E IIB - NORMATIVA APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE - CONSIGLIO DI STATO (2009)

Alla categoria 20 dell’allegato II B del DLgs 163/06 sono previsti i servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti, tra i quali va pacificamente ricompreso quello di pulizia dei mezzi utilizzati. E’ tuttavia incontestabile che, accanto a servizi riconducibili a quelli elencati nell’allegato IIB, altre attività pure previste nell’oggetto della gara fossero previste nell’allegato IIA, precisamente quelle indicate sub categoria 14 come servizi di pulizia degli edifici e di gestione degli immobili. Per tale seconda categoria la prescrizione dell’articolo 20, comma 2, del d. lgs n. 163/2006 è che si applichi l’intera normativa del codice dei contratti pubblici. La previsione in unico contesto di due diverse specie di servizi, corrispondenti a due categorie non omogenee quanto a disciplina applicativa, creerebbe una obiettiva difficoltà ermeneutica se non fosse assicurato l’approdo a un canone interpretativo che consenta il superamento dell’evidente incongruenza. A tale compito è preposto l’articolo 21 che, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (prima cioè delle modifiche intervenute in esito al terzo correttivo contenuto nel decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152) così disponeva: “Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.“ Nel caso di specie il valore dei servizi elencati nell’allegato II B è senz’altro superiore a quello dei servizi elencati nell’allegato II A. Alla stregua di questa semplice considerazione non v’è dubbio che alla procedura in questione dovesse essere regolata dal combinato disposto degli articoli 20 c. 1 e 21 d. lgs. n. 163/2006. Le uniche norme di evidenza pubblica applicabili al caso di specie sono pertanto quelle indicate nel citato articolo 20, c. 1 su citato. Questa conclusione non impedisce la piena affermazione della giurisdizione amministrativa in materia. Giova precisare che, per quanto assai ridotte nel numero e nell’ambito precettivo, le disposizioni richiamate dall’articolo 20, c. 1 d. lgs. n. 163/2006 costituiscono pur sempre una limitazione alla piena libertà di tipo privatistico nella ricerca della controparte contrattuale. Si vuol cioè affermare che anche un modesto apparato normativo di delimitazione e preordinazione dell’attività di ricerca della migliore offerta contrattuale costituisce pur sempre una modificazione significativa di una attività altrimenti libera. L’esistenza di vincoli, seppure assai limitati, posti alla ricerca dell’offerta economicamente più vantaggiosa implica comunque il rispetto dell’evidenza pubblica, come prescrive l’articolo 244 c. 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che erroneamente viene richiamato a dimostrazione della non assoggettabilità della controversia alla giurisdizione di legittimità. L’attività contestata risulta, in definitiva, strettamente funzionalizzata al perseguimento di finalità di pubblico interesse, con la conseguenza che gli atti della procedura, in quanto espressione di attività pubblicistica provvedimentale (ancorché posta in essere da soggetto che opera ordinariamente nel diritto privato), sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo.

PRASSI: TRASMISSIONE ATTI DI SPESA - CORTE DEI CONTI (2009)

Linee guida sull'art. 1 comma 173 della legge 266/2005 che impone agli enti di inoltrare gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro relativi ad incarichi di studio, di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ai fini dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione.

GIURISPRUDENZA: SERVIZI ESCLUSI E CAUSE DI ESCLUSIONE - CONSIGLIO DI STATO (2009)

L’articolo 20 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così recita: “L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).” Ne consegue che non comporta l’esclusione del concorrente la mancanza di dichiarazione preventiva di cui all’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (in ordine alla posizione dell’impresa rispetto alle prescrizioni di salvaguardia del lavoro dei disabili), l’asserita irregolarità della polizza fideiussoria e l’omessa dichiarazione dei procuratori generali e direttori tecnici di quanto richiesto dall’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

PRASSI: SERVIZI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - CORTE DEI CONTI (2009)

Il conferimento della rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell’ente locale ad un avvocato esterno da parte di un’amministrazione priva di avvocatura civica interna non rientra nella categoria degli “incarichi di collaborazione autonoma” così come regolata dall’art. 46 della legge n°133/2008. La fattispecie in questione (così come quella di conferimento di incarico ad un consulente tecnico di parte esterno all’amministrazione) è più correttamente inquadrabile nella categoria 21 “servizi legali” contemplata nell’all. II B del D.lgs. n. 163/2006, recante l’elencazione dei contratti d’appalto dei servizi esclusi ex art. 20, con conseguente necessaria osservanza delle disposizioni poste dallo stesso art. 20 e dei principi generali sanciti dall’art. 27.

GIURISPRUDENZA: SERVIZI ALLEGATO IIB - NORMATIVA APPLICABILE - TAR LAZIO RM (2008)

L’art.20 del Codice degli appalti riduce l'applicazione agli appalti aventi ad oggetto l'affidamento di un progetto relativo a "servizi sociali” alle sole disposizioni degli artt. 65, 68 e 225 del Codice, in deroga a tutte le altre disposizioni nello stesso contenute; e ciò in quanto seppure è vero che il Codice dei contratti pubblici contiene disposizioni derogatorie rispetto a quelle di disciplina generale in ragione della specialità di alcuni settori, tuttavia non si può negare che anche in questi casi la scelta del contraente debba avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e delle regole generali relative ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e con predeterminazione dei criteri selettivi (argomentando dall'art. 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che contiene l'elencazione dei principi che governano nel nostro ordinamento l'affidamento di qualunque commessa pubblica sulla scorta di quanto deriva dall'ordinamento europeo ed in particolare, per quanto si legge nella rubrica del citato art. 2, dall'art. 2, della direttiva 31 marzo 2004 n. 18, dall'art. 10 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17 nonché da quanto espresso dalla Corte di giustizia CE nelle decisioni 3 dicembre 2001, in causa C. 59/2000 e 7 dicembre 2000, in causa C. 324/1998). Pertanto, nel caso di specie, deve convenirsi per l’illegittimità dell’operato della Commissione che nel fissare i criteri motivazionali di cui all’art.83 c.4 del citato d.lgs. n.163/2006 (nella versione antecedente l’innovazione apportata dal d.lgs. n.152 del 2008 non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in trattazione) ha, di fatto, introdotto, oltre quelli già fissati dal bando, ulteriori sotto criteri; e ciò in violazione sia dell’art.83 citato che delle norme e dei principi di derivazione comunitaria che non consentono la previsione, da parte della Commissione, di criteri di valutazione che, ove noti prima del momento di presentazione delle offerte, avrebbero potuto influenzarle (condizionandone, ovviamente, il contenuto). Di tal ché il ricorso va accolto con annullamento degli atti della procedura di gara (a partire dal verbale di fissazione dei criteri motivazionali).

GIURISPRUDENZA: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE - VALUTAZIONE CURRICULA - TAR PIEMONTE TO (2008)

In tema di incarichi professionali e di consulenza, la Sezione ha già statuito di recente che "è illegittimo l’affidamento di un incarico non preceduto da una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati e non sorretto da adeguata motivazione circa i criteri della scelta operata" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 ottobre 2007, n. 3230). Si impone pertanto il rispetto di una procedura comparativa di valutazione di diverse proposte, ovviamente preceduta dalla pubblicazione di un avviso, valutazione da esternare con una motivazione assistita dai consueti attributi dell’adeguatezza e della congruità. Quanto agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti ad avvocati, ancor più di recente si è pronunciato il TAR Napoli, affermando la necessità della previa adozione di procedure comparative rese adeguatamente note attraverso idonea pubblicità, e statuendo l’illegittimità del conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza legale non preceduti dalle predette procedure ad evidenza pubblica, in diretta applicazione dell’art. 7, comma 6-bis del d.lgs. n. 165/2001 in analisi (TAR Campania - Napoli, Sez. II - 21 maggio 2008 n. 4855). Su tale linea si è inoltre già attestata anche la Corte dei Conti, ad avviso della quale, per quanto qui di interesse, "In ogni caso, qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale in forza dei noti principi costituzionali" e inoltre, "le leggi finanziarie, oltre a fissare precisi limiti di spesa per gli incarichi esterni, hanno rafforzato il regime di trasparenza degli stessi, attraverso l’obbligo della pubblicità e dell’adeguata motivazione, ed il controllo sui medesimi in capo agli organi interni e alla Corte dei conti (L. n. 662/1996, D.L. n. 168/2004, L. n. 311/2004, L. n. 266/2005)".(Corte dei Conti, Sez. controllo Regione Lombardia - Deliberazione 11 marzo 2008 n. 37).

GIURISPRUDENZA: SERVIZI ESCLUSI - VERIFICA REQUISITI - TERMINI - TAR PUGLIA LE (2008)

Non si può dedurre la decadenza dall’aggiudicazione per non avere l'impresa presentato al Comune, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito della gara, la documentazione necessaria per la stipula del contratto. Infatti, tale circostanza (di cui deve essere provata l’ascrivibilità ad un comportamento omissivo e negligente dell’aggiudicatario) non determina di per sé l’illegittimità dell’aggiudicazione, trattandosi di vicenda successiva. L’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 non si applica ai contratti esclusi ai sensi dell'art. 20 (per cui, pur dovendosi ritenere necessario stabilire un termine entro il quale l’aggiudicatario deve regolarizzare la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in assenza di una norma prescrittiva deve essere la stazione appaltante a indicare tale termine essenziale in sede di comunicazione dell’aggiudicazione).

PRASSI: INCARICO A CONSULENTI ESTERNI - DISCIPLINA APPLICABILE - CORTE DEI CONTI (2008)

Qualora l’oggetto degli “incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca”, ovvero delle “consulenze” che il comune intenda affidare sia riconducibile all’elenco dei servizi contenuto negli allegati n. II A e n. II B al codice dei contratti (ad es, nell’allegato n. II A al codice dei contratti si parla, al n.11, di “servizi di consulenza gestionale e affini”, al n.12 di “consulenza scientifica e tecnica” e al n. 8 di “servizi di ricerca e sviluppo”; inoltre nell’allegato II B, al n. 21 si parla di “servizi legali”), deve ritenersi che la disciplina dei “criteri e delle modalità” dell’affidamento vada necessariamente rinvenuta nell’ambito della normativa in materia di appalti di pubblici servizi e che il regolamento comunale debba invece limitarsi all’imposizione del tetto complessivo annuo di spesa ovvero eventualmente anche a operare una relatio alla citata disciplina comunitaria e nazionale (del resto il menzionato comma 56 recita: “in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti”)..

PRASSI: SERVIZI ALLEGATO II B - DISCIPLINA E PUBBLICITÀ - AVCP (2007)

OGGETTO: Servizi allegato II B del Codice dei contratti pubblici. Disciplina COMMENTO: Per le procedure di affidamento di servizi compresi nell’allegato II B al Codice dei contratti pubblici il cui importo superi la soglia di applicazione della normativa comunitaria (cfr. art. 28 del Codice), le Stazioni Appaltanti sono invitate ad osservare le indicazioni fornite con detta Comunicazione interpretativa, soprattutto per quanto riguarda le forme di pubblicità da adottare, che devono essere improntate al criterio di ampia diffusione ed adeguatezza. A tal fine, appare necessario che l’affidamento sia preceduto dalla pubblicazione di avviso o bando sul sito informatico della stazione appaltante, sui siti informatici di cui al D.M. n. 20 del 6 aprile 2001 e sui quotidiani, non escludendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su quella della Unione europea per appalti di consistente rilevanza economica. Infine, si rammenta che in data 20 febbraio 2007, il Ministro per le riforme e l’innovazione della pubblica amministrazione ha emanato una importante direttiva in tema di pubblicità delle attività negoziali, stabilendo, tra l’altro, l’esigenza che ogni affidamento di contratto di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro sia reso pubblico e consultabile da chiunque (punto 6 della direttiva).

GIURISPRUDENZA: SERVIZI DI RISTORAZIONE - ALL. II B - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - TAR PIEMONTE (2007)

La commissione di gara aveva disatteso in maniera evidente la disciplina di gara, dando luogo ad una aggiudicazione al criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 163/06, in luogo di quello all’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 d.lgs. cit., perché dall’esame dei verbali di gara emergeva che la commissione aveva solo “visionato” le offerte tecniche, senza minimamente dare conto delle valutazioni effettuate, ed aggiudicando il servizio unicamente sulla base del ribasso offerto. Il servizio di ristorazione di cui all’Allegato B) II, d.lgs. n. 163/06, non si applicherebbe il disposto dell’art. 83 d.lgs. cit., in quanto appalto “sotto-soglia” per il quale il legislatore del “codice appalti” (art 20 d.lgs. cit.) ha previsto solo un’applicazione limitata della normativa, nello specifico degli artt. 65, 68 e 225, ma nel caso in esame è stata l’amministrazione medesima, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale, ad autovincolarsi con il richiamo di tale norma dell’art 83 cit. nel bando di gara ed a tale disposizione doveva attenersi.

GIURISPRUDENZA: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - TAR PUGLIA LE (2007)

E’ rimessa quindi all’Amministrazione la scelta circa i termini per la presentazione delle offerte, scelta che, lungi dall’essere arbitraria, deve comunque essere effettuata seguendo i principi di cui all’art 27 dello stesso Codice, che introduce per tutte le tipologie di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori forniture e servizi esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del presente codice, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

PRASSI: SERVIZI ALLEGATO IIB - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AVCP (2007)

La manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l’attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale, secondo quanto già chiarito nella propria precedente deliberazione n. 87/2002 e dalla giurisprudenza prima richiamata. Gli appalti di manutenzione del verde, rientrando nella categoria generale n. 27 “Altri servizi” di cui all’allegato IIB del Codice dei contratti pubblici, sono contratti in parte sottratti alla disciplina del codice, con l’eccezione degli artt. 68, 65 e 225 Oggetto: Manutenzione del verde nel periodo 2006-2007. Servizi allegato IIB del Codice dei contratti pubblici. Disciplina.

PARERI

QUESITO del 31/12/08 - Allegato II B - : La scrivente società, in qualità di organismo di diritto pubblico, il cui capitale azionario è interamente posseduto dal MEF, chiede se gli "incarichi per la difesa della società in uno specifico giudizio" siano assoggettati alla disciplina dei contratti pubblici e di conseguenza gli incarichi di importo stimato superiore a € 20.000 debbano essere registrati nell'anagrafe dei contratti pubblici

RISPOSTA del 21/10/09: Il servizio di cui al quesito appartiene alla categoria 21 dell'allegato II B al d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (servizi legali). Ad esso, conseguentemente, è applicabile l'art. 20 del codice, in base al quale "l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)". (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 15/05/08 - servizi ristorazione - Norma da applicare: L'art. 20 D.Lgs. 163/2006 prevede che l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata unicamente dagli artt. 68 - 65 -225. Si richiede pertanto se per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica , rientrante pertanto nella casistica suindicata, si debba procedere al versamento del contributo all'autorità di vigilanza con relativa richiesta di codice identificativo di gara (CIG.) L'affidamento avverrà tramite cottimo fiduciario (importo presunto 27.000 euro). Gli adempimenti relativi agli artt. 65 -225 come devono essere effettuati? Il comunicato 4.4.2008 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dispone che la trasmissione dei dati per i contratti di servizi e forniture di importo compreso tra i 20.000 euro e i 150.000 euro saranno effettuati con disposizione che saranno rese note. Nelle more non deve essere effettauta alcuna comunicazione? Nella fattispecie essendo il servizio svolto presso i locali scolastici i cui edifici sono di proprietà comunale ritengo che sia obbligatoria la redazione del DUVRI da allegare al contratto. é giusta la mia interpretazione?

RISPOSTA del 21/10/09: Vista la deliberazione del 24 gennaio 2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per importi sotto i 150.000 euro non è necessario pagare alcun contributo né da parte della stazione appaltante né da parte dei partecipanti, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L’attribuzione del codice di identificazione gara CIG va comunque richiesta anche per le procedure esonerate dall’obbligo di contribuzione. Visto l'importo sotto soglia comunitaria, l'avviso di esito può essere pubblicato solo sui siti informatici della stazione appaltante e dell'Osservatorio. In relazione alle comunicazioni sulla esecuzione del contratto si attendano le indicazioni dell'Autorità. Il DUVRI deve essere redatto in ogni caso vi siano rischi interferenziali tra diversi soggetti operanti nello stesso luogo. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/10/07 - Incarichi professionali - Procedura negoziata: Quest'amministrazione deve affidare un incarico per trasferimento di alcune statue , già di proprietà comunale, presso la pinacoteca con una collocazione di carattere architettonico. L'amministrazione desidfera affidare un incarico diretto al medesimo architetto, che in passato ha curato la realizzazione della pinacoteca in immobile storico, per un onorario complessivo di Euro 25.000. Si chiede se la procedura di affidamento diretto possa essere considerata legittima, tenuto conto che in ambito comunale , il professionista é l'unico in possesso delle necessarie conoscenze storico bibliografiche avendo, tra l'altro, pubblicato uno specifico volume sul patrimonio storico culturale del Comune.

RISPOSTA del 03/07/08: Seppur affidato ad un architetto, il servizio descritto non appare essere un servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria, ma piuttosto un "altro servizio" di cui l'allegato IIB del Codice, al quale, in virtù dell'art. 20 del Codice medesimo, è possibile addivenire anche senza gara formale. Se a questo si aggiunge una motivazione di insostituibilità del privato è possibile una negoziazione diretta, in base all'art. 57, c. 2 lett. b) del Codice. In base ai dati forniti, pertanto, la risposta pare essere affermativa. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 18/09/07 - Servizi di vigilanza - Pubblicità: Questa amministrazione deve effettuare una gara per il servizio di vigilanza, l’art. 20 del codice degli appalti pare escludere l’applicazione, per le gare relative a tale servizio (incluso nell’elenco dell’allegato IIB), del codice stesso, salvo gli artt. 68, 65 e 225. Si chiede di confermare se tale interpretazione è corretta: pertanto: - che non è necessario procedere alla pubblicazione né in GU/GUCE/siti informatici, indipendentemente dall’importo sopra o sotto soglia (irrilevante visto che non si applica l’art. 28 codice); - che si deve comunque pagare il contributo all’Autority LL.PP. a carico PA ed aziende partecipanti; - che è comunque necessario richiedere il CIG. Se così fosse, si riterrebbe di procedere per la gara di vigilanza, di importo a base d'asta di 230.000,00 euro a licitazione privata pubblicata solo all'albo del Comune.

RISPOSTA del 03/07/08: Si concorda con quanto affermato nel quesito. Il servizio in questione rientra nella categoria n. 23 dell’allegato IIB del Codice dei contratti pubblici; come tale non ha forme di pubblicità definite dalla normativa, mentre essendo un appalto pubblico è soggetto alla contribuzione nei confronti dell’AVCP. L’amministrazione, discrezionalmente, può decidere di pubblicare sul proprio albo o di invitare un numero ristretto di soggetti mediante lettera di invito. Si sottolinea che l'art. 65, comma 1, come integrato dal d.lgs. n. 6 /07 richiama le modalità di pubblicazione del successivo art. 66. Questo significa che, in caso di contratti sopra soglia comunitaria, è necessario seguire lo schema dell'allegato IX A, punto 5 per costruire l'avviso e non basterà il semplice invio alla GUCE ma sarà necessario anche l’invio alla GURI, nonché la pubblicazione sul sito dell’amministrazione, del ministero infrastrutture e su quello dell'osservatorio, su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani regionali. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 08/06/07 - servizi ristorazione - Contributo AVCP: Per una procedura d’appalto del servizio di mensa scolastica, mensa asilo nido e pasti a domicilio (rientrante nei servizi di cui all’ALLEGATO II B – ART. 20 DEL CODICE APPALTI) è dovuto il contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 L. 266/2005 (contributi in sede di gara) ? Considerato che la circolare dell’Autorità pubblicata sulla G.U. n. 21 del 26.01.2007 precisa che “…le disposizioni…si applicano a tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006…” e che l’appalto di mensa rientra tra quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice, si chiede di sapere se il contributo all’Autorità sia comunque dovuto.

RISPOSTA del 03/07/08: Si ritiene che il pagamento del contributo sia dovuto anche con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi di cui all’allegato II B del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., in considerazione del fatto che le suddette procedure sono soggette alle norme del codice richiamate dall’art. 20 del medesimo d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 08/06/07 - servizi ristorazione - Appalti sottosoglia: Dovendo espletare una gara per appalto servizio mensa scolastica di importo sotto soglia, si chiede: 1) se tale servizio rientra nell'allegato IIB cat.17 2)ed in caso affermativo, se, dovendo rispettare l'art.20, sussiste o meno l'obbligo di pubblicazione del bando previsto dall'art.66 e 124.

RISPOSTA del 03/07/08: In merito al primo quesito: la risposta è affermativa. In merito al secondo quesito: l’art. 124, comma 5 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., che disciplina le forme di pubblicità dei bandi per l’affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, non è applicabile ai servizi in questione, in quanto non richiamato dall’art. 20 del medesimo d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 22/10/07 - Pubblicità - Aggiudicazione: Questo Comune ha aggiudicato i seguenti servizi a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006: § servizio di gestione del mico-nido comunale per il periodo dal 01/09/07 al 31/07/09, per un importo sopra soglia comunitaria; § servizio di gestione del centro ragazzi e servizio ricreativo estivo per il periodo dal 01/10/07 al 31/07/09, per un importo sotto soglia comunitaria; Trattandosi di servizi di cui all’allegato II B, si richiede se l’applicazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti “inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’art. 66”, imponga la semplice trasmissione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione alla Commissione – art. 66, comma 1^ - per la pubblicazione sulla GUCE, ovvero se la stazione appaltante sia tenuta all’applicazione anche della previsione di cui all’art. 66, comma 7^, che prevede l’onerosa pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani. L’applicazione anche dell’art. 66, comma 7^, sembrerebbe in contrasto con la previsione di cui all’art. 65, comma 4^, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di acconsentire o meno alla pubblicazione

RISPOSTA del 02/07/08: Ferma l’applicabilità dell’art. 65, comma 4 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., citato nel quesito, il rinvio all’art. 66 del codice dei contratti, operato dall’art. 65 del medesimo provvedimento, significa che le modalità di pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono le medesime rispetto a quelle previste per il bando, in relazione all’importo posto a base di gara. (fonte: Ministero Infrastrutture)

 

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